Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4254 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4254 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di PALERMO Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 maggio 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell ‘esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto la correzione dell ‘errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 5213/2021 in data 30.9.2021, irrevocabile il 16.2.2024.
Tale istanza aveva ad oggetto l ‘erronea indicazione , contenuta nell ‘intestazione della sentenza, del la data di commissione del reato ascritto al ricorrente al capo A), laddove si indicava che esso era stato commesso il “10/06/2011”, in luogo della data del “10/06/2010”.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 16475 del 09/01/2025 aveva annullato con rinvio l ‘ordinanza con cui in precedenza il giudice dell ‘esecuzione aveva rigettato analoga istanza.
Il Tribunale, all ‘esito del giudizio di rinvio, aveva confermato tale valutazione, respingendo l ‘istanza di correzione d ell ‘errore materiale.
COGNOME ricorre avverso tale ordinanza, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 130, 547 e 665 e ss. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente rileva in primo luogo l ‘ abnormità del provvedimento impugNOME, in quanto il giudice dell ‘esecuzione avrebbe rigettato l’istanza provvedendo de plano , senza fissare l ‘udienza camerale per la discussione.
Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell ‘art. 627 cod. pr oc. pen. per aver disatteso il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, la quale aveva indicato come doveroso l ‘ esame nel merito l’istanza di correzione di errore materiale.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l ‘annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nell ‘ affermare che l’adozione de plano , senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178 cod. proc. pen. ( ex multiis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). D’altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 277247; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279219 – 01).
Nella specie la censura è fondata, poiché il provvedimento impugNOME risulta adottato de plano , avendo il ricorrente dedotto un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugNOME (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338).
Fondato è altresì l ‘ulteriore pro filo di censura.
Il Tribunale di Palermo ha completamente disatteso il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, in evidente violazione dell ‘art. 627 , comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione su ogni questione di diritto decisa con la sentenza di annullamento con rinvio.
Nella specie, la Prima Sezione penale, nella sentenza n. 16475 del 2025, aveva evidenziato che dalla lettura della sentenza del Tribunale di Palermo del 30 settembre 2021, di cui il ricorrente chiedeva la correzione, si evinceva che «i giudici di merito, in sede di cognizione, avevano in più punti indicato i fatti che erano stati posti a base del giudizio di penale responsabilità dell’imputato come commessi in data 10/06/2011 e non il 10/06/2010» e che pertanto era «doveroso esaminare nel merito l’istanza di correzione di errore materiale».
Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, non si è in alcun modo confrontato con tale mandato, limitandosi apoditticamente ad affermare che l ‘istante non aveva dedotto alcun interesse specifico ad ottenere la correzione dell ‘errore materiale, omettendo di compiere la verifica ad esso demandata da questa Corte.
Ne consegue l ‘annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Così è deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME