Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11 ottobre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in data 17 gennaio 2022 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 300,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, del delitto di rissa previsto dall’art. 588 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che le motivazioni contenute nella sentenza impugnata non abbiano alcuna relazione con il procedimento riguardante l’imputato, atteso che le stesse farebbero riferimento ad altra fattispecie, ad altro soggetto e a una diversa autorità giudiz procedente. Né efficacia sanante assumerebbe il provvedimento di correzione emesso in data 29 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Palermo, atteso che: il provvedimento di correzione sarebbe stato adottato da giudici diversi da quelli che avevano emesso la sentenza da correggere; la Corte di appello si sarebbe pronunciata su diversa fattispecie; sarebbe stato violato il diritto di difesa, poiché l’imputato non avrebbe potuto contare sull’ordinario termine di quarantacinque giorni per esperire ricorso per cassazione, ma soltanto su quattro giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è stata effettivamente fatta oggetto di una integrale sostituzione, disposta dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza in data 30 gennaio 2024, che ha testualmente fatto riferimento a una correzione/integrazione della sentenza de qua.
Sul punto, giova osservare che attraverso la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. è consentita solo «la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto». Dunque, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e
il suo reale intangibile contenuto, mentre è preclusa ove l’intervento emendativo si risolva nella sostituzione o nella modificazione della decisione già assunta, ancorché questa risulti illogica o intrinsecamente contraddittoria (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 198543-01; Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272658-01; Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258836-01; Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258924 – 01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, COGNOME, Rv. 257158- 01; Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, COGNOME, Rv. 239249-01; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, COGNOME, Rv. 225898 – 01). In questa prospettiva, si è affermato che dal momento che l’art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l’emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un provvedimento, con un’altra parte contenente la motivazione corretta (Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258836 – 01).
Tanto premesso, deve ritenersi non consentita la sostituzione integrale della motivazione di un provvedimento con un nuovo testo contenente la motivazione corretta operata nel caso qui esaminato, essendosi al cospetto di una modifica essenziale del provvedimento. Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che, nel caso di specie, la sostituzione della motivazione ha inciso in maniera determinante sulle prerogative difensive dell’imputato, dal momento che l’ordinanza di correzione è stata depositata il 29 gennaio 2024 e notificata al difensore il 30 gennaio 2024, ovvero a soli 4 giorni dalla scadenza del termine per impugnare, con ciò comprimendo in maniera assolutamente significativa la possibilità di presentare il ricorso per cassazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in data 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore