Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2825 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME FrancescoCOGNOME nato a Palermo il 24/12/1987
avverso la sentenza emessa il 23/11/2023 dalla Corte di appello dì Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, che ha conclu insistendo per l’accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui COGNOME NOME NOME è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, la Corte, con un provvedimento autonomo successivo al deposito della sentenza, ha disposto la sostituzione della motivazione della sentenza depositata pronunciata il 23.11.2023 nei confronti di altro imputato nell’ambito di un alt procedimento – con quella della decisione pronunciata nei riguardi dell’odierno imputato.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Dagli atti emerge che la Corte di appello di Palermo, rilevato lo scambio tra la motivazione della sentenza emessa nei riguardi di altri imputati nel procedimento penale n. 4620/2023 CODICE_FISCALE e quella avente ad oggetto l’odierno procedimento n. 7552/2022, ha disposto con successivo provvedimento del 12.4.2024 la materiale sostituzione delle rispettive motivazioni.
La Corte di appello, dunque, nel tentare di porre rimedio all’errore commesso, ha adottato un provvedimento di “correzione”, con cui si è provveduto a sostituire l’intera motivazione, in precedenza depositata, della sentenza emessa nei riguardi dell’odierno imputato.
Una soluzione procedimentale, quella seguita dalla Corte di appello, che non può essere condivisa, avendo la Corte di Cassazione in più occasioni chiarito come, attraverso la procedura di correzione sia consentita solo “la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto”; diversamente, la sostituzione integrale della intera motivazione di un provvedimento, in quanto comporta una modificazione essenziale dell’atto, non è suscettibile di correzione (cfr. Sez.3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258836).
La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo perché proceda a nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma l’1 ottobre 2024
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Il Presidente