Correzione Errore Materiale: Quando la Cassazione si Autocorrige
Nel complesso mondo della giustizia, la precisione è fondamentale. Ogni parola, numero o riferimento in un atto giudiziario ha un peso specifico. Ma cosa succede quando, per una svista, viene commesso un errore? L’ordinamento prevede uno strumento apposito: la correzione errore materiale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come funziona questo meccanismo, essenziale per garantire la certezza e la corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza del Tribunale di Cagliari. Il ricorrente chiedeva l’applicazione della ‘continuazione’ tra diversi reati per i quali era stato condannato con più sentenze. La Corte di Cassazione, con una sentenza dell’aprile 2024, aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale limitatamente al diniego della continuazione per i reati giudicati con specifiche sentenze.
Tuttavia, nel trascrivere la decisione sul ‘ruolo di udienza’, è stato commesso un errore: sono stati indicati i numeri di due sentenze (la 9 e la 11) diverse da quelle per cui era stato effettivamente disposto l’annullamento (la 16, 17 e 18). Si trattava, appunto, di un classico errore materiale, una svista di trascrizione che non intaccava la volontà dei giudici ma che, se non corretta, avrebbe potuto generare confusione e problemi nell’esecuzione della sentenza.
La Procedura di Correzione Errore Materiale in Cassazione
Di fronte a questa discrepanza, la stessa Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta con una successiva ordinanza. La Corte ha rilevato l’errore e ha stabilito la necessità di porvi rimedio attraverso la procedura prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Questo articolo consente al giudice che ha emesso il provvedimento di correggerlo in caso di errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell’atto.
La decisione evidenzia come questo potere di ‘autocorrezione’ sia uno strumento agile e necessario per assicurare la coerenza e l’esattezza degli atti giudiziari, senza dover ricorrere a complessi mezzi di impugnazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono lineari e si fondano sulla palese evidenza dell’errore. La Corte ha semplicemente constatato la discrepanza tra la decisione effettivamente assunta in camera di consiglio e quanto riportato nel dispositivo trascritto. La finalità dell’intervento è quella di ristabilire la corrispondenza tra la volontà del collegio giudicante e il testo scritto del provvedimento. Non si tratta di una nuova valutazione nel merito, ma di un’operazione di mera rettifica formale, indispensabile per garantire che la decisione produca i suoi effetti in modo corretto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, seppur breve, è di grande importanza pratica. Dimostra come l’ordinamento sia dotato di meccanismi interni per sanare le imperfezioni formali, tutelando la certezza del diritto e l’affidabilità delle decisioni giurisdizionali. La correzione errore materiale non è un dettaglio secondario, ma una garanzia fondamentale per le parti del processo e per l’intero sistema giudiziario, assicurando che la giustizia, oltre che essere amministrata, sia anche documentata in modo impeccabile.
Cos’è un errore materiale in un atto giudiziario?
È un’inesattezza puramente formale o di trascrizione, come un numero o un nome errato, che non incide sulla sostanza della decisione ma che necessita di essere corretta per garantire la precisione dell’atto.
Come può la Corte di Cassazione correggere un proprio errore materiale?
La Corte può intervenire d’ufficio con un’apposita ordinanza, basata sull’articolo 130 del codice di procedura penale, per disporre la rettifica dell’errore senza modificare il contenuto sostanziale della decisione originaria.
Qual era l’errore specifico corretto in questo caso?
L’errore consisteva nell’aver indicato nel dispositivo trascritto dei numeri di sentenze (9 e 11) diversi da quelli (16, 17 e 18) per i quali la Corte aveva effettivamente riconosciuto l’istituto della continuazione tra reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 35522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da.
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; •or GLYPH •a a- • GLYPH AI GLYPH d’I. GLYPH ig à ‘ GLYPH ,:11
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
rilevato che, con sentenza in data 22 aprile 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 4273/2024 r.g. ha annullato parzialmente l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 28 novembre 2023 quanto al rigetto dell’istanza per l’applicazione della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 9) e 11) dell’istanza e ha rigettato nel resto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risulta commesso un errore materiale laddove sono riportate le sentenze che hanno giudicato i reati per i quali è stato disposto l’annullamento, che dovevano essere indicate con i nn. 16), 17) e 18)
ritenuto che il predetto errore vada emendato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.;
visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.
P. Q. M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 aprile 2024, sui ricorso proposta da COGNOME NOME n. 4273/2024 RG., nel senso che, ove è scritto “alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub n. 9) e 11)”, sia scritto e letto “alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub n. 16), 17) e 18)”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.