Correzione Errore Materiale: Quando un Nome Mancante Può Essere Rettificato?
L’accuratezza formale negli atti giudiziari è un pilastro fondamentale per la certezza del diritto. Ogni elemento, anche quello che potrebbe sembrare un semplice dettaglio, ha la sua importanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come il sistema giudiziario gestisca le sviste, attraverso la procedura di correzione errore materiale. Il caso in esame riguarda l’omissione del nome del Presidente del Collegio in una sentenza, un’imprecisione che, sebbene non alteri la sostanza della decisione, richiede un intervento formale per essere sanata.
I Fatti del Caso: Un’Omissione nell’Intestazione della Sentenza
Il punto di partenza è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in un procedimento penale. Dopo il deposito dell’atto, ci si è accorti di un’imprecisione: nell’intestazione, dove viene specificata la composizione del Collegio giudicante, era stato omesso il nome del magistrato che presiedeva il collegio stesso. Sebbene la decisione fosse stata regolarmente presa e il suo contenuto giuridico fosse completo, questa mancanza formale costituiva un errore evidente.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
Di fronte a questa situazione, è stata attivata la specifica procedura di correzione errore materiale. Questo istituto processuale consente di emendare quegli errori che non inficiano il percorso logico-decisionale del giudice, ma che riguardano aspetti puramente formali o di calcolo. Si tratta di un meccanismo snello, volto a garantire che l’atto giudiziario sia formalmente perfetto e privo di ambiguità, senza la necessità di impugnare la decisione nel merito. In questo contesto, il Pubblico Ministero ha segnalato l’errore e ha chiesto alla stessa Corte di procedere alla correzione.
La Decisione della Corte: Disposta la Rettifica
La Corte di Cassazione, esaminata la situazione, ha accolto la richiesta di correzione. Con un’apposita ordinanza, ha rilevato che l’omissione del nome del Presidente del Collegio costituiva, a tutti gli effetti, un errore materiale. Di conseguenza, ha ordinato che l’intestazione della sentenza originaria venisse integrata con il nome del Presidente corretto. Ha inoltre disposto che la cancelleria si occupasse di tutti gli adempimenti necessari per rendere effettiva la modifica.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa decisione è insita nella natura stessa dell’errore. La Corte ha ritenuto che l’omissione non alterasse in alcun modo la volontà decisionale espressa dal Collegio nella sentenza. Si trattava di una mera svista nella redazione materiale dell’atto, un’imperfezione formale che doveva essere sanata per garantire la piena e incontestabile regolarità del documento. La procedura di correzione è lo strumento designato proprio per questi casi, evitando complicazioni processuali inutili per errori che non toccano la sostanza del giudizio.
Le Conclusioni
Questo caso, pur nella sua semplicità, sottolinea l’importanza del rigore formale nel diritto. Dimostra che il sistema giudiziario è dotato di strumenti di autocontrollo per rimediare a imperfezioni, garantendo così la trasparenza e l’affidabilità dei propri atti. Per i cittadini e i professionisti del diritto, ciò rappresenta una garanzia che la giustizia non si ferma solo alla sostanza delle decisioni, ma cura anche la loro forma, elemento essenziale per la certezza e la validità giuridica.
Cosa si intende per “errore materiale” secondo questa ordinanza?
Per errore materiale si intende un’imprecisione formale, come l’omissione di un nome nell’intestazione di una sentenza, che non influisce sul contenuto e sulla sostanza della decisione presa dal giudice.
L’omissione del nome di un giudice rende la sentenza nulla?
No, l’ordinanza chiarisce che un tale errore non porta alla nullità della sentenza. Esso può essere corretto attraverso un’apposita procedura di rettifica che sana il vizio formale senza invalidare l’intero provvedimento.
Chi si occupa materialmente di correggere la sentenza dopo la decisione della Corte?
Il provvedimento stabilisce chiaramente che è compito della cancelleria della Corte provvedere agli adempimenti conseguenti, ovvero a integrare fisicamente il documento originale con il nome mancante, come disposto dall’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PRAIA A MARE il 04/04/1975
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
oggetto: correzione di errore materiale nella sentenza n. 5855 del giorno 11 febbraio 2025, che ha deciso il suddetto ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto procedersi alla correzione della sentenza nei termini indicati nella missiva al Presidente titolare del 3 marzo 2025;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte rileva che nell’intestazione della sentenza n. 5855 dell’Il febbraio 2025, depositata il 13 febbraio 2025, resa nell’ambito del procedimento a carico di NOME (R.G n. 39870/2024), e in particolare nell’indicazione della composizione del Collegio giudicante, si è incorso in errore materiale per essere stato omesso il nome del Presidente del Collegio, nella specie “NOME COGNOME“.
La sentenza, GLYPH pertanto, deve essere corretta disponendo che nell’intestazione della stessa sia inserito il nome “NOME COGNOME” quale presidente del Collegio. La cancelleria provvederà ai conseguenti adempimenti.
P.Q.M.
Corregge la sentenza an. 5855 del giorno 11 febbraio 2025 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, disponendo che nell’intestazione della
stessa sia inserito il nome “NOME COGNOME” quale presidente del collegio.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso il 09/04/2025