Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25074 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25074 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette la requisitoria scritta ex rt. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata il 24/01/2024, la Corte di appello di Palermo ha ratificato il concordato intervenuto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e il pubblico ministero, con rinuncia ai residui motivi e rideterminazione della pena irrogata in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 533 di multa. Nei
termini indicati, la pena è stata definita con ordinanza di correzione di er materiale adottata de plano il 23/01/2023, posto che il dispositivo condannava le imputate alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 533 di multa.
Avverso l’indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, con un unico atto e attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza dell’art. 130 cod, proc. pen., che, per la correzione di errore materiale richiede il procedimento camerate partecipato di cui all’art. 127 cod. proc. pen., al quale le ricorrenti avevano interesse in quanto, sia pure difforme da quella concordata, la pena indicata in dispositivo era più favorevole per le ricorrenti.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
I ricorsi devono essere rigettati. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerate (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279219 – 01). Ora, le ricorrenti non allegano alcuna ragione per la quale la volontà alla base del concordato sarebbe dovuta risultare recessiva rispetto all’erronea indicazione offerta dal dispositivo, sicché non è stato allegato un effettivo, concreto interesse a partecipare all’udienza camerate. Di qui l’infondatezza dei ricorsi e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/05/2024.