Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40240 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Mezzolombardo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Trento ha disposto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo della sentenza n. 108 del 9 aprile 2025, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, con l’inserimento delle parole ” conferma nel resto e condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge “.
Avverso il provvedimento ricorre l’imputato , tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l’inosservanza di legge processuale.
Il ricorrente fa presente che l’imputato, condannato in primo grado per il delitto di minaccia, è stato assolto in grado di appello ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
Il dispositivo letto e pubblicato in udienza si limitava alla pronuncia assolutoria e non conteneva una “conferma nel resto”, vale a dire non confermava le statuizioni civili.
Pertanto l’inserimento disposto con l’ordinanza impugnata non rispetta i confini dell’art. 130 cod. proc. pen., in quanto non è circoscritto a un ‘ integrazione automatica del dispositivo, ma attinge anche una parte valutativa quale è la conferma della condanna risarcitoria, del tutto pretermessa dal dispositivo letto in udienza.
Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte sostenute da articolati argomenti volti a ottenere il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue:
all’udienza del 9 aprile 2025, la Corte di appello ha deliberato la sentenza nei confronti di NOME COGNOME mediante lettura e pubblicazione del seguente dispositivo: ” visti gli artt. 131-bis cod. pen. e 605 cod. proc. pen., in riforma della sentenza impugnata, assolve l’imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto . Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione “;
il 18 giugno 2025, vale a dire il medesimo giorno del deposito della motivazione, la Corte di appello ha adottato l’ordinanza impugnata, con la quale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., ha disposto la correzione del dispositivo letto e pubblicato in udienza, inserendo le parole: ” conferma nel resto e condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge “. L’intervento è stato giustificato, nel corpo dell’ordinanza, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette la correzione quando il giudice di appello, pur confermando le statuizioni civili, abbia omesso di provvedere sulle spese processuali del grado;
il medesimo 18 giugno 2025 è stata depositata la sentenza-documento che contiene il dispositivo come sopra corretto e che in motivazione dà conto della necessità di provvedere sulle statuizioni civili quando, come nella specie, l’assoluzione discenda da una pronuncia ex art. 131 bis cod. pen., secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 173 del 2022.
Le scansioni processuali appena ripercorse dimostrano che l’intervento sul dispositivo è illegittimo per plurime ragioni, ma soprattutto per quella, assorbente, che non si versa in un ‘ ipotesi di correzione di errore materiale.
La Corte di appello non si è affatto limitata ad “aggiungere” la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile -intervento che, secondo un orientamento, non unanime, della giurisprudenza di legittimità sarebbe consentito (certo non con le modalità processuali adottate dalla Corte di appello di Trento che non ha rispettato il modello procedimentale dell’art. 130 cod. proc. pen., imperniato sulla istaurazione del contraddittorio) -; la Corte di appello è intervenuta sull’esito della decisione poiché ha inserito anche la dicitura ” conferma nel resto “, vale a dire una statuizione, omessa nel dispositivo letto e pubblicato in udienza, che ha avuto l’effetto di confermare la condanna dell’imputato al risarcimento del danno.
3.1. L’articolo 130 cod. proc. pen. ammette l a correzione delle sentenze (e degli altri provvedimenti) a una duplice condizione: che gli errori od omissioni non determinino nullità; che la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale del l’ atto.
La prima condizione «vale a circoscrivere l’area di operatività della correzione perché nell’esaltare il rapporto di esclusione che la legge ha inteso richiamare tra la funzione riparatoria della correzione e quella sostitutiva, propria delle impugnazioni, ha finito per sottolineare il carattere marginale dell’errore correggibile attraverso il ricorso ad un criterio che privilegia la ricognizione degli effetti processuali determinati da errori od omissioni» (cfr. Sez. U n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. DATA_NASCITA).
«La successiva condizione prevista dall’art. 130 c.p.p., e cioè il divieto di apportare, attraverso la correzione, una modificazione “essenziale” del provvedimento, si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro
effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l’uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d’impugnazione. E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione dev’essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice» (Sez. U n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, cit.).
In forza di tali rilievi le Sezioni Unite COGNOME hanno concluso che: «L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale”, suscettibile di correzione».
3.2. Nella specie è palese che l’intervento correttivo della Corte di appello ha tentato di rimediare a una omessa decisione sulle statuizioni civili.
Ma, così operando, ha apportato una modificazione essenziale al provvedimento per correggere non un errore materiale ma un errore concettuale: è stata aggiunta la statuizione di conferma della condanna dell’imputato al risarcimento del danno, non disposta al momento della deliberazione di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.
Va pertanto affermato il principio per cui l’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di proscioglimento ai sensi dell ‘art. 131 -bis cod. pen. delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell’errore materiale, ma deve formare oggetto di impugnazione della parte civile (arg. da Sez. 2, n. 28168 del 24/06/2010, Casucci, Rv. 248149 -01).
Consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Non seguono ulteriori statuizioni, poiché il procedimento di correzione di errore materiale si conclude con l’eliminazione del provvedimento erroneamente adottato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 24/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME