Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG ,x1
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità della istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza emessa il 15 settembre 2022, di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili. In quella ordinanza si è computata la recidiva già tenuta presente dal giudice della cognizione che ha irrogato la pena per il reato più grave – anche per la determinazione dell’aumento per il reato satellite.
La Corte di appello ha però rilevato che il calcolo della pena non può essere considerato un errore materiale, perché la sua correzione implica una rivalutazione della pena. Per rimediare a quell’errore si sarebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La richiesta correzione non comporta una rivalutazione della pena tanto da implicare nuove valutazioni discrezionali su punti controversi. La recidiva è stata conteggiata due volte e questo ha dato luogo ad un mero errore di computo, la cui eliminazione non richiede una rivalutazione nel merito delle componenti della pena.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio previa qualificazione della istanza di correzione dell’errore materiale in ricorso per cassazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di appello ha ben statuito f negando ingresso alla procedura di correzione dell’errore materiale sulla premessa che l’invocata correzione avrebbe modificato il contenuto essenziale del provvedimento. Il mutamento del quantum di pena risultante dall’applicazione della continuazione non può risolversi angusti spazi dell’errore materiale emendabile. Come chiarito dalla giurispruden di legittimità, “la procedura di correzione di errore materiale è conse esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la form espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è prec
ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale decisione” – Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -.
La richiesta di correzione di errore materiale potrebbe essere converti in ricorso, come sollecitato dal Procuratore generale, ma perché ciò sia possi occorre che si rispettino i requisiti formali e sostanziali propri dello strum impugnazione. Come statuito da Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 “la conversione in ricorso per cassazione dell’istanza (nella specie, di correzio errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedi dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., in qu principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo d conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previ ciascun mezzo di gravame”. Occorre allora prendere atto che il ricorso in astra valutabile all’esito della conversione sarebbe da considerarsi tardivo per avve decorso del termine perentorio di impugnazione. Il rilievo è dunque d’ostacolo a praticabilità del rimedio della conversione.
Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2024
Il c n igliere estensore
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Il Presile