Correzione errore materiale: la rettifica dei nomi dei giudici
La procedura di correzione errore materiale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la perfetta corrispondenza tra la realtà processuale e il testo scritto dei provvedimenti giudiziari. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta per rettificare l’intestazione di una sentenza in cui era stato indicato erroneamente un componente del collegio giudicante.
Il caso della svista nell’intestazione
Il caso nasce da una segnalazione interna riguardante una sentenza della Seconda Sezione Penale. Nell’intestazione del documento era stato inserito il nome di un magistrato che, in realtà, non aveva partecipato alla decisione. Il riscontro oggettivo è avvenuto tramite la consultazione del verbale e del ruolo di udienza, documenti che attestano con certezza la reale composizione del collegio che ha deliberato il provvedimento.
La procedura di rettifica semplificata
Quando si verifica un errore di questo tipo, che non tocca il merito della decisione ma riguarda solo elementi formali o estrinseci, l’ordinamento prevede una via rapida. La Corte ha rilevato che si trattava di un mero errore materiale, ovvero una svista nella redazione del testo che non ha influenzato il giudizio espresso. In questi casi, la legge consente di intervenire senza particolari formalità, garantendo la trasparenza e l’accuratezza dei registri giudiziari.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sull’applicazione dell’art. 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che la correzione degli errori materiali può essere disposta d’ufficio dalla Corte stessa in qualsiasi momento. La motivazione risiede nella necessità di emendare il provvedimento da difetti di espressione o omissioni che non determinano nullità, ma che rendono l’atto non conforme alla realtà storica del processo. Poiché il verbale di udienza faceva fede della presenza di un magistrato diverso da quello indicato in sentenza, la discrepanza doveva essere sanata per evitare incertezze sulla regolarità della composizione del collegio.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha disposto che nell’intestazione della sentenza oggetto di esame, il nome del magistrato erroneamente indicato sia sostituito con quello del componente effettivamente presente. È stato dato mandato alla Cancelleria di procedere con le annotazioni necessarie sull’originale dell’atto. Questa decisione conferma l’importanza della precisione documentale e l’efficacia degli strumenti correttivi previsti dal codice per mantenere l’integrità formale delle sentenze, assicurando che ogni atto rifletta fedelmente lo svolgimento delle attività giurisdizionali.
Cos’è la correzione di un errore materiale in ambito penale?
Si tratta di una procedura semplificata che permette di rettificare sviste formali, come nomi errati o refusi, che non alterano la sostanza della decisione presa dal giudice.
Quando può intervenire il giudice d’ufficio per una rettifica?
Il giudice può intervenire autonomamente quando l’errore è evidente dai documenti di causa, come i verbali di udienza, senza che sia necessaria una richiesta delle parti.
Quale norma disciplina questa procedura in Cassazione?
La materia è regolata dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, che consente interventi rapidi per garantire la precisione e la fedeltà degli atti giudiziari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9668 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8002 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Cesa il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Cesa il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Capua il DATA_NASCITA
visti gli atti del procedimento;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza di questa Corte n. 8002 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 38959/2025 – ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) relativamente all’indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in vece del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, come da verbale di udienza e ruolo di udienza;
Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d’ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 8002 del 20/02/2026 relativamente alla composizione del collegio nel senso che al posto del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME deve ritenersi quale componente il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.
Così deciso il 12 marzo 2026