Correzione errore materiale: quando la precisione è tutto
Nel complesso mondo della giustizia, anche un piccolo dettaglio può avere grandi conseguenze. L’istituto della correzione errore materiale è uno strumento procedurale fondamentale per garantire che le decisioni giudiziarie siano formalmente perfette e rispecchino fedelmente la volontà del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come questo meccanismo funzioni, anche ai massimi livelli della giurisdizione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 24 aprile 2024. La decisione riguardava due ricorrenti e disponeva l’annullamento di un provvedimento di confisca emesso nei loro confronti. Tuttavia, nel redigere il dispositivo della sentenza – la parte che contiene la decisione finale – per una mera svista era stato omesso il cognome di una delle due persone coinvolte. Di conseguenza, il testo del dispositivo sembrava applicarsi solo a uno dei due imputati, creando un’evidente incongruenza rispetto alla volontà del collegio giudicante.
La decisione della Corte sulla correzione errore materiale
Accortasi dell’omissione, la stessa Seconda Sezione Penale ha emesso una successiva ordinanza il 30 maggio 2024. In questo nuovo provvedimento, la Corte ha formalmente disposto la correzione errore materiale della precedente sentenza. La correzione consisteva nell’aggiungere, dopo le parole “in danno di [omissis]”, la dicitura “e di [omissis]”, includendo così esplicitamente anche la seconda ricorrente. La Corte ha inoltre ordinato alla Cancelleria di apportare le necessarie annotazioni sull’originale della sentenza per assicurare la coerenza formale dell’atto.
Le motivazioni
La base giuridica di questa decisione si trova nell’articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma conferisce alla Corte di Cassazione il potere di correggere i propri provvedimenti affetti da errori materiali o di calcolo. L’errore in questione, essendo una semplice omissione di un nome nel dispositivo, rientrava perfettamente in questa categoria. Non si trattava di modificare la sostanza della decisione – che era già stata presa a favore di entrambi i ricorrenti – ma solo di rettificare un errore formale per allineare il testo scritto alla decisione effettivamente deliberata. La procedura di correzione è essenziale per garantire la certezza del diritto e l’effettiva tutela delle parti processuali.
Le conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, sottolinea un principio cruciale del nostro sistema giudiziario: l’importanza della precisione formale degli atti e l’esistenza di rimedi per sanare eventuali sviste. La correzione errore materiale assicura che un semplice lapsus non possa compromettere l’applicazione di una decisione di giustizia. Per i cittadini, questo significa che i loro diritti sono tutelati non solo nella sostanza delle sentenze, ma anche nella loro corretta e completa formulazione, garantendo che ogni provvedimento rifletta in modo inequivocabile la volontà del giudice.
Cos’è un errore materiale in una sentenza?
È una svista puramente formale, come un errore di battitura o l’omissione di un nome, che non altera la sostanza della decisione del giudice.
Come può essere corretto un errore materiale dalla Corte di Cassazione?
La Corte può correggerlo d’ufficio attraverso un’apposita ordinanza, come previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale, che ordina alla cancelleria di annotare la correzione sull’atto originale.
Qual è stata la conseguenza pratica della correzione in questo caso specifico?
La correzione ha assicurato che l’annullamento del provvedimento di confisca, già deciso dalla Corte, fosse formalmente esteso e applicabile anche alla ricorrente il cui nome era stato inizialmente omesso per errore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
ORDINANZA
nel procedimento c/
COGNOME NOME
NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME
nata a UDINE il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
– considerato che nel dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 24 aprile 2024, riportato sul ruolo di udienza, per mero errore materiale è stato omesso il cognome della ricorrente NOME, nei confronti della quale pure è stato disposto l’annullamento del provvedimento di confisca depositato il 12/6/2023;
– visto l’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen,;
Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in data 24/04/2024, riportato sul ruolo d’udienza, nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, nel senso di aggiungere, dopo le parole “in danno di COGNOME” quelle: “e di COGNOME“.
Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull’originale dell’atto.
Così deciso il 30/05/2024.