Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16475 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16475 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 08/07/1996
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 17 ottobre 2024 del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale riportato dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 30 settembre 2021, divenuta definitiva, nella parte in cui viene indicato nel capo di imputazione sub A che il relativo reato era stato commesso il “10/06/2010”, in luogo della data del “10/06/2011”.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che l’indicazione della data indicata nella sentenza non costituiva un mero errore materiale, ma l’esatta data di commissione del reato, tanto da non poter essere modificata, in quanto coperta dal giudicato.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 130, 547 e 665 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che lo stesso giudice della cognizione, nella motivazione della sentenza, aveva accertato che il reato fosse avvenuto il 10 giugno 2011 e non anche il 10 giugno 2010, come erroneamente riportato nell’imputazione.
Secondo il ricorrente, pertanto, tale fatto costituiva un mero errore materiale, non idoneo a inficiare il giudicato, come erroneamente rilevato dal giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda specificamente la data dell’imputazione, questa Corte ha condivisibilmente evidenziato che, sebbene non è dato affermare in linea astratta che si tratti di un elemento accessorio dell’imputazione, non potendosi escludere che in determinate fattispecie l’esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso possa assumere rilevanza persino decisiva ai fini della relativa individuazione e, per l’effetto, di un’eventuale ipotesi di colpevolezza, condizionando le possibilità di difesa dell’imputato, specie per quanto riguarda la prospettazione di alibi difensivi, si tratta, allora, di verificare caso per caso l’incidenza della modifica della dat nell’economia complessiva del fatto, dovendosi ad essa attribuire un rilievo marginale tutte le volte in cui la sua modifica non incida sulle pqssibilità
dell’individuazione del fatto da parte dell’imputato e del conseguente esercizio de diritto di difesa (Sez. 5, 22/11/2001, n. 6977).
Dalla lettura della sentenza del Tribunale di Palermo del 30 settembre 2021, si evince che i giudici di merito, in sede di cognizione, avevano in più punti indicato
i fatti che erano stati posti a base del giudizio di penale responsabilità dell’imputato come commessi in data 10/06/2011 e non il 10/06/2010, sicché appariva doveroso
esaminare nel merito l’istanza di correzione di errore materiale.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata per nuovo esame dell’istanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Palermo.
Così deciso il 09/01/2025