Correzione Errore Materiale: La Cassazione Sull’Obbligatorietà della Condanna alle Spese
L’ordinamento processuale penale prevede meccanismi per garantire la precisione e la completezza dei provvedimenti giudiziari. Tra questi, la correzione errore materiale assume un ruolo cruciale, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questo strumento permette di rimediare a sviste o omissioni senza intaccare la sostanza della decisione. Il caso in esame riguarda l’omessa statuizione della condanna alle spese processuali a seguito di una dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, un’ipotesi in cui la legge impone conseguenze ben precise.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Con tale pronuncia, i ricorsi presentati da tre imputati erano stati dichiarati inammissibili. Tuttavia, nel dispositivo trascritto sul ruolo d’udienza, era stata omessa una parte fondamentale: la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa omissione ha reso necessario un successivo intervento correttivo da parte della stessa Sezione.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
La Corte, rilevata la lacuna nel dispositivo, ha attivato la procedura di correzione errore materiale. L’ordinanza in commento dispone specificamente di integrare il dispositivo della precedente udienza pubblica. Si stabilisce che, dopo la dichiarazione di inammissibilità, vengano aggiunte le parole: “che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. La cancelleria è stata incaricata di effettuare le relative annotazioni sugli atti originali, sanando così l’omissione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su una base normativa solida e inderogabile. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che, in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata per legge al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede il versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
La natura di questa previsione è stata ulteriormente rafforzata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, che ha confermato la legittimità e l’obbligatorietà di tale condanna. Si tratta, quindi, non di una statuizione discrezionale del giudice, ma di una conseguenza automatica e obbligatoria scaturente dalla declaratoria di inammissibilità. L’omissione di tale condanna nel dispositivo costituisce, pertanto, un mero errore materiale che non inficia la validità della decisione principale (l’inammissibilità), ma che deve essere corretto per ripristinare la piena conformità del provvedimento alla legge.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la completezza e la correttezza formale degli atti giudiziari sono essenziali per la certezza del diritto. La correzione errore materiale si rivela uno strumento indispensabile per sanare quelle imperfezioni che, pur non alterando la volontà del giudice, lasciano il provvedimento privo di statuizioni obbligatorie per legge. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge con chiarezza che la proposizione di un ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche automatiche e non eludibili, la cui omissione nel dispositivo può e deve essere sempre sanata.
Cos’è la correzione di un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È la procedura prevista dalla legge per emendare sviste, omissioni o errori di calcolo presenti in una sentenza o ordinanza, senza modificarne il contenuto decisionale sostanziale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene automaticamente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
L’omissione della condanna alle spese nel dispositivo è un errore che può essere corretto?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’omissione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, essendo una previsione di natura obbligatoria, costituisce un errore materiale che può essere emendato con la procedura di correzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 22587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 746/2025
NOME VERGINE
CC – 08/05/2025
NOME
– Relatore –
R.G.N. 7855/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PORDENONE il 04/09/1984 Di NOME nato a UDINE il 26/10/1967 COGNOME NOME nato a PORDENONE il 10/08/1956 COGNOME NOME nato a RIVIGNANO il 10/08/1958 visti gli atti e la comunicazione della Cancelleria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza n. 8866/2025, emessa nella udienza pubblica del 15/01/2025 e depositata in data 03/03/2025, questa Terza Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME Franco e COGNOME e li ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Tuttavia, il dispositivo del ruolo di udienza pubblica relativo a tale procedimento è mancante della statuizione della condanna alle spese e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e che, trattandosi di previsione di natura obbligatoria, ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. e della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, il medesimo dispositivo pu˜ essere emendato con la relativa aggiunta.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 15 gennaio 2025, sul ricorso n. 30502/2024 di pubblica udienza, nel senso che, dopo le dichiarazioni di inammissabilita’, devono essere aggiunte le parole: “che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Cos’ è deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME