Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3   Num. 4747  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASTORE NOME, nato a Racale (Le) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 24673 COGNOMEa Corte di cassazione Sezione III penale del 10 maggio 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la correzione COGNOME‘errore materiale;
sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Lecce, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO
Che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24673 del 10 maggio 2023, depositata il successivo 8 giugno 2023, avendo accolto uno dei motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 con la quale la Corte di appello di Lecce ne aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità pronunziata nel precedente grado di giudizio dal Tribunale di quella stessa città, ha rilevato l’avvenuta estinzione dei reati a contestati, provvedendo a rimettere gli atti di fronte al giudice competente per valore in grado di appello limitatamente agli aspetti civili riguardanti l’eventua risarcibilità del danno derivante dall’avvenuta commissione dei reati estinti;
che nel dispositivo COGNOMEa predetta sentenza, le motivazione COGNOMEa quale danno puntualmente atto COGNOME‘avvenuta estinzione per prescrizione dei reati in contestazione, si dispone esclusivamente l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di COGNOME NOME in ordine al risarcimento del danno nei confronti COGNOMEe pari civili, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; null’altr aggiungendosi di attualmente rilevante quanto alla posizione COGNOME‘NOME;
che con ricorso del 3 luglio 2023 il difensore di quest’ultimo, avendo fatto presente che in data 22 giugno 2023 la Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce aveva emesso ordine di esecuzione di pena detentiva in danno COGNOME‘NOME, ha denunziato l’esistenza di un errore materiale nel dispositivo COGNOME citata sentenza COGNOMEa Corte di cassazione n. 24673 del 2023 in quanto in esso nulla era stato disposto, pur essendo stata dichiarata l’avvenuta (estinzione pe prescrizione dei reati contestati, in merito alla condanna penale a suo tempo inflitta a NOME COGNOME, chiedendo altresì la sospensiva COGNOME‘ordine carcerazione;
che questa Corte, con ordinanza n. 31495 resa in data 19 luglio 2023, ritenuta in sede delibativa la sussistenza del fumus boni iuris in merito al ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc. pen. oltre che la eccezionale gravità, h disposto, limitatamente alla posizione COGNOME‘NOME, la sospensione degli effett penali COGNOMEa citata sentenza emessa dalla Corte di cassazione.
CONSIDERATO
Che, effettivamente, attraverso l’esame COGNOMEa sentenza n. 24673 pronunziata da questa Corte in data 10 maggio 2023, in particolare COGNOMEe pagine 23 e 24 COGNOMEa medesima, nelle quali è esaminata la posizione COGNOME‘allora imputato
NOME, è possibile rilevare che con essa si era stabilito, riguardo a quest’ultimo, dapprima che anche il ricorso di questo (conformemente a quelli di tali NOME e NOME) “deve ritenersi (quanto ad uno dei motivi di impugnazione ndr) fondato”, precisandosi, quindi , che ciò era dovuto a ‘l’assoluta carenza di motivazione su un punto essenziale COGNOMEa motivazione (il che ndr) impone l’annullamento COGNOMEa sentenza gravata. Essendosi tuttavia i reati estinti per prescrizione in data antecedente alla presente pronunci l’annullamento deve essere pronunciato ai soli effetti civili, cori conseguent rinvio al giudice civile competente per valore”;
che, tuttavia, per mero errore materiale, nella formulazione del dispositivo COGNOMEa sentenza medesima non si era dato atto di tale decisione, essendo stata la posizione COGNOME‘attuale ricorrente definita esclusivamente con riguardo all’annullamento ai soli effetti civile COGNOMEa sentenza emessa a su carico, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, null indicando quanto alla condanna penale;
che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, la quale già si è pronunziata in ordine alla possibilità di emendare l’omessa rilevazione COGNOMEa prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione attraverso il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., ogniqualvolta siffatta omissione sia, co nel presente caso, il frutto di un mero errore (percettivo o materiale) COGNOME‘organ giudicante (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 marzo 2020, n. 10417), anche nel caso in esame il provvedimento impugnato deve essere emendato;
che, infatti, tanto più il riportato principio appare applicabile nel present caso, in cui l’omissione è rilevabile nel solo dispositivo COGNOMEa sentEnza, essendo invece, la motivazione di essa chiaramente indirizzata verso l’affermazione COGNOMEa intervenuta prescrizione dei reati contestati;
che l’adozione COGNOMEa presente ordinanza costituisce atto necessario e sufficiente per la correzione COGNOME‘errore presente nel dispositivo COGNOMEa cit sentenza n. 24673 pronunziata dalla III Sezione penale di questa Corte di cassazione.
PQM
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo COGNOMEa sentenza n. 24673 pronunciata alla udienza pubblica del 10 maggio 2023, nonché il dispositivo del ruolo di udienza del 10 maggio 2023 relativo al procedimento
nrg 43767/22, nel senso che dopo le parole “NOME” siano inserite le seguenti parole “, NOME“.
Manda alla Cancelleria per le necessarie annotazioni.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente