Correzione Errore Materiale: Quando la Precisione Giuridica Richiede un Intervento
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Ogni parola in un documento legale ha un peso specifico e un’implicazione diretta per le parti coinvolte. Ma cosa succede quando, per un semplice lapsus, un provvedimento giudiziario contiene un’imprecisione? L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre una chiara risposta, illustrando il meccanismo della correzione errore materiale, uno strumento essenziale per garantire la coerenza e la certezza del diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da due ricorsi presentati da altrettanti individui avverso un’ordinanza della Corte di Cassazione. La Corte, nel decidere, aveva ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili, condannando di conseguenza i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Tuttavia, nel redigere il dispositivo – ossia la parte decisionale del provvedimento – la Corte era incorsa in un mero errore materiale. Invece di usare il plurale per indicare l’inammissibilità di entrambi i ricorsi e la condanna di entrambi i ricorrenti, il testo era stato scritto al singolare. Questa svista formale, sebbene non alterasse la sostanza della decisione presa in camera di consiglio, creava una discrasia tra la volontà del giudice e la sua trascrizione formale.
La Procedura di Correzione Errore Materiale in Cassazione
Accortasi dell’imprecisione, la stessa Corte di Cassazione ha agito “di ufficio”, cioè di propria iniziativa, per sanare la situazione. Ha emesso una nuova ordinanza con il solo scopo di rettificare il testo precedente. Questo intervento dimostra come l’ordinamento preveda strumenti agili per risolvere sviste che non intaccano il contenuto logico-giuridico della decisione.
La Corte ha quindi disposto la correzione del dispositivo originale, sostituendo la formulazione singolare con quella plurale corretta. La nuova dizione recita: “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base di questa ordinanza di correzione sono semplici ma fondamentali. La Corte ha evidenziato che l’uso del singolare era frutto di un “mero errore materiale”. La decisione effettivamente presa durante l’udienza riguardava entrambi gli appellanti e i loro rispettivi ricorsi. La correzione, quindi, non modifica la decisione ma si limita ad allineare il testo scritto alla volontà decisoria del collegio giudicante. Questo processo è vitale per prevenire ambiguità interpretative e garantire che il provvedimento sia chiaro, preciso e legalmente inattaccabile nella sua forma. L’obiettivo è la tutela della certezza del diritto e la corretta esecuzione del giudicato.
Le Conclusioni
Questo caso, pur nella sua semplicità procedurale, offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, sottolinea che anche ai massimi livelli della giurisdizione possono verificarsi errori formali. In secondo luogo, e più importante, dimostra l’esistenza di meccanismi di autotutela dell’ordinamento, volti a preservare l’integrità e la coerenza degli atti giudiziari. La procedura di correzione errore materiale è uno strumento di garanzia per tutte le parti, assicurando che la giustizia non sia solo sostanziale, ma anche formalmente impeccabile. Per i cittadini, ciò si traduce in una maggiore fiducia nel sistema, sapendo che esistono rimedi per assicurare che ogni decisione sia trascritta con la massima accuratezza.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È un’inesattezza formale nel testo, come un errore di battitura o grammaticale (ad esempio, usare il singolare invece del plurale), che non modifica la sostanza della decisione presa dal giudice.
Può un giudice correggere un proprio errore dopo aver emesso una decisione?
Sì, la legge prevede una procedura specifica, chiamata correzione di errore materiale, che permette al giudice, anche di propria iniziativa (“di ufficio”), di rettificare il testo di un provvedimento per renderlo conforme alla decisione effettivamente assunta.
Qual è stata la conseguenza pratica della correzione in questo caso?
La correzione ha chiarito formalmente che la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria si applicavano a entrambi i ricorsi e a entrambi i ricorrenti, eliminando ogni possibile ambiguità derivante dall’uso errato del singolare nel testo originale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA BAFFOE FOSTER CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ stata richiesta, di ufficio, la correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienza ordinanza in epigrafe relativa al proc. n.37857/2023 nei confronti di NOME e NOME, in atti generalizzati, sul rilievo che, per un mero errore materiale, in luogo declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi e della condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, risulta riportata la dizione, al singolare, della declaratoria di inammissibilità e della condann pagamento delle spese processuali e della somma aggiuntiva in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza relativo alla ordinanza emessa in data 8 novembre 2023 nel proc. 37857/2023 a carico di NOME COGNOME e NOME, nel modo seguente: “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e gli altri adempimenti di rito.
Così deciso, il 06/03/2024