Correzione Errore Materiale: Quando la Cassazione si Autocorrege
Il sistema giudiziario, per quanto rigoroso, non è esente da sviste formali. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda strumenti per rimediare a tali imperfezioni, in particolare attraverso la correzione errore materiale. Questo meccanismo assicura che il testo di un provvedimento rifletta fedelmente la volontà del giudice, tutelando la certezza del diritto. Analizziamo come la Corte di Cassazione ha applicato questo principio per rettificare una propria precedente decisione.
I Fatti del Caso: Un Dispositivo da Rettificare
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due soggetti avverso una sentenza della Corte di Appello. A seguito dell’udienza di discussione, la Corte di Cassazione emetteva il dispositivo, ovvero la sintesi della decisione. Tuttavia, tale dispositivo conteneva un errore: respingeva integralmente il ricorso per entrambi gli imputati. In realtà, la decisione assunta in camera di consiglio era diversa e prevedeva esiti distinti per le due posizioni.
La Procedura di Correzione Errore Materiale in Azione
Rilevato l’errore, la stessa Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta d’ufficio, ovvero di propria iniziativa, per porvi rimedio. L’errore non era di valutazione o di giudizio, ma puramente ‘materiale’, consistito in una non corretta verbalizzazione della decisione effettiva. La Corte ha quindi utilizzato lo strumento previsto dall’articolo 625 bis del codice di procedura penale, che le consente di correggere i propri errori materiali senza la necessità di un nuovo giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è concisa e diretta. La Corte chiarisce che la decisione effettivamente assunta era di accogliere parzialmente le doglianze, distinguendo le posizioni dei due ricorrenti. Per una ricorrente, il reato doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Per il secondo ricorrente, invece, il ricorso è stato ritenuto infondato e, pertanto, rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
L’ordinanza di correzione ha quindi sostituito integralmente il testo del dispositivo errato con quello corretto, ristabilendo la piena conformità tra la volontà decisoria del collegio giudicante e l’atto formale che la documenta. L’intervento si fonda sulla necessità di assicurare che l’atto giudiziario sia un fedele specchio del giudizio espresso, a garanzia dei diritti delle parti e della corretta amministrazione della giustizia.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione Giudiziaria
Questo caso sottolinea l’importanza e l’utilità dell’istituto della correzione errore materiale. Esso rappresenta un presidio di efficienza e accuratezza del sistema giudiziario, permettendo di emendare rapidamente le sviste formali che possono verificarsi nella complessa attività giudiziaria. La capacità della Corte di autocorreggersi d’ufficio non solo sana una situazione di potenziale ingiustizia, ma rafforza anche la fiducia dei cittadini nell’ordinamento, dimostrando un impegno costante per la precisione e la coerenza delle proprie decisioni.
Cos’è un errore materiale secondo questa ordinanza?
È una discrepanza tra la decisione effettivamente presa dai giudici e ciò che è stato scritto nel dispositivo finale, un errore di trascrizione che non modifica la sostanza del giudizio.
Come ha agito la Corte di Cassazione per rimediare all’errore?
La Corte ha agito d’ufficio, cioè di propria iniziativa, utilizzando la procedura di correzione prevista dall’art. 625 bis, comma 3, del codice di procedura penale, sostituendo integralmente il dispositivo errato con quello corretto.
Qual era la decisione corretta che l’ordinanza ha ristabilito?
La decisione corretta prevedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza per una ricorrente, a causa dell’estinzione del reato per prescrizione, e il rigetto del ricorso per l’altro ricorrente, con condanna al pagamento delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 15400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
Ordinanza
Nel giudizio di legittimità proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
NOME NOME, nata a Caltagirone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 14 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che per mero errore materiale, il dispositivo di udienza relativo alla definizione del ricorso di legittimità proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 14 marzo 2023 reca l’integrale reiezione dell’impugnazione con riferimento alle posizioni di entrambi i ricorrenti in luogo della effettiva decisione assunta, in termini di annullamento senza rinvio della decisione gravata per intervenuta estinzione del
GLYPH
L
I
reato p4r prescrizione limitatamente alla ricorrente NOME COGNOME e di rigetto del ricorso con riguardo alla posizione del ricorrente NOME COGNOME, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali..
Ritenuto che al detto errore materiale può ovviare d’ufficio questa stessa Corte ai sensi della prima parte del comma terzo dell’art 625 bis cpp
P.Q.M.
Letto l’art 625 bis, comma 3, prima parte, cpp, corregge il dispositivo reso alla udienza del 9 gennaio 2024 nel giudizio RG 30933/2023 sostituendolo integralmentecon il seguente testo ” Annulla la sentenza impugnea nei confronti di NOME COGNOME perchè il reato si è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di NOME COGNOME eXcondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”. Manda alla Cancelleria per le relative annotazioni.
Così deciso il 20/2/2024.