Correzione Errore Materiale: la Cassazione Annulla il Rigetto del Gip
La procedura di correzione errore materiale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire l’accuratezza e la coerenza dei provvedimenti giudiziari. Ma cosa succede quando un giudice rigetta un’istanza di questo tipo? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce sui rimedi esperibili, tracciando una netta distinzione tra la correzione diretta da parte della Corte e l’impugnazione del provvedimento che nega tale correzione.
Il Caso: La Richiesta di Correzione e il Diniego
Il caso trae origine da una richiesta avanzata nell’interesse di un imputato volta a ottenere la correzione di un presunto errore materiale contenuto in una sentenza del Tribunale di Agrigento. Il Giudice per le indagini preliminari (Gip) dello stesso tribunale, tuttavia, rigettava tale istanza con un’ordinanza.
Contro questa ordinanza di rigetto, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo l’erroneità della decisione del Gip. Sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione sia il difensore insistevano, seppur con richieste diverse (annullamento con rinvio il primo, accoglimento del ricorso il secondo), per la censura del provvedimento impugnato.
L’Intervento della Cassazione e il principio sulla correzione errore materiale
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, ha accolto la tesi difensiva, sebbene con un dispositivo specifico. Ha infatti deciso di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Agrigento. Questa decisione si fonda su un’importante precisazione procedurale.
La Distinzione Fondamentale della Corte
Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra due situazioni procedurali diverse:
- La correzione di un errore materiale da parte della stessa Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 130 del codice di procedura penale.
- L’impugnazione diretta del provvedimento con cui un giudice di merito ha (erroneamente) deciso su una richiesta di correzione.
La Corte chiarisce che il caso in esame rientra nella seconda categoria. Non si trattava di correggere un errore materiale contenuto nella sentenza originaria, ma di giudicare la legittimità dell’ordinanza che aveva negato la correzione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul principio secondo cui l’impugnazione diretta di un atto, ritenuto erroneo in sé, costituisce una ‘fattispecie distinta e diversa’ rispetto alla semplice procedura di correzione. Il potere di correzione previsto dall’art. 130 c.p.p. non è applicabile in questo contesto, poiché l’oggetto del giudizio della Cassazione è la violazione di legge commessa dal giudice nel rigettare l’istanza. La valutazione del provvedimento originario, asseritamente erroneo, rimane di competenza del giudice che lo ha emesso. Annullando l’ordinanza di rigetto, la Cassazione ha quindi ‘liberato’ la strada affinché il Tribunale di Agrigento possa nuovamente valutare la richiesta di correzione, questa volta tenendo conto dei principi espressi dalla Suprema Corte.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale in materia di procedura penale: i rimedi processuali devono essere utilizzati in modo corretto. Quando un giudice nega illegittimamente una richiesta di correzione di errore materiale, lo strumento corretto non è chiedere alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito ed effettuare la correzione, ma impugnare l’ordinanza di rigetto per violazione di legge. L’annullamento di tale ordinanza ripristina la competenza del giudice originario, che sarà tenuto a riesaminare l’istanza. Si tratta di una garanzia di doppio grado di giudizio anche su questioni che, pur essendo procedurali, sono essenziali per assicurare la precisione e la giustizia formale delle decisioni.
Cosa succede se un giudice nega una richiesta di correzione di errore materiale?
Il provvedimento con cui il giudice nega la correzione (l’ordinanza) può essere impugnato direttamente, ad esempio con ricorso per Cassazione, per farne valere l’illegittimità.
Perché la Cassazione ha annullato la decisione senza rinvio?
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che negava la correzione perché l’ha ritenuta illegittima. Ha poi disposto la trasmissione degli atti al tribunale di origine affinché questo possa riesaminare la richiesta di correzione, essendo l’unico competente a valutare il provvedimento originario.
Qual è la differenza tra correggere un errore e impugnare il provvedimento che nega la correzione?
Secondo la sentenza, sono due ‘fattispecie distinte e diverse’. La prima è una procedura per emendare sviste materiali. La seconda è un vero e proprio mezzo di impugnazione contro una decisione del giudice (quella che nega la correzione) che si assume essere stata presa in violazione della legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25928 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/02/2025 del tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIOto COGNOME NOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Agrigento rigett la richiesta di correzione di errore materiale avanzata nell’interesse di NOME in ordine alla sentenza del medesimo tribunale del 5.11.2024.
- Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione Mani
COGNOME mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.
- Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avendo il giudici stabilito, in motivazione, di
determinare per il ricorrente il trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base stabilita per altro coimputato e pari a 10 anni mentre poi individuava in
concreto tale pena, nei confronti del ricorrente, nella misura di anni 11. Inoltre non si sarebbe proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 130 comma 2
cod. proc. pen.
- Il ricorso è fondato innanzitutto e in via preliminare per la intervenuta violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. non risultando che si sia proceduto in
camera di consiglio ai sensi del comma 2 ultima parte. Con conseguente annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al
tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso, rispetto alla proposta istanza. Rimane assorbito l’ulteriore rilievo sulla asserita sussistenza di un errore materiale in
motivazione, che in ragione della predetta violazione rimane in valutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto; per cui non trova applicazione l’art. 130 comma 1 ultima parte, nei confronti di questa Corte, trattandosi di fattispecie distinta e diversa, riguardante l’impugnazione diretta dell’atto assunto come erroneo,
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Agrigento
Così deciso in Roma, il 02/07/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
residente