Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16514 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/03/2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 463/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 28/03/2025
EGLE PILLA
R.G.N. 6760/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 17/10/1985
NOME nato a CASTRIGNANO DEL CAPO il 15/11/1963
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il 30/03/1978
NOME nato a MANDURIA il 06/05/1966
COGNOME NOME COGNOME nato a MANDURIA il 28/12/1991
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 31/03/1979
COGNOME NOME nato a GALATINA il 16/06/1951
COGNOME NOME nato a SCORRANO il 05/10/1967
COGNOME NOME nato a MANDURIA il 12/10/1970
NOME nato a MANDURIA il 15/10/1971
COGNOME NOME nato a null (GERMANIA) il 05/06/1974
NOME nato a TARANTO il 06/08/1976
NOME NOME nato a MANDURIA il 23/11/1975
COGNOME NOME nato a MANDURIA il 27/06/1979
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/06/1975
COGNOME NOME nato a MANDURIA il 30/07/1968
NOME NOME nato a MANDURIA il 17/01/1981
Policastro NOME nato a MANDURIA il 27/12/1970
Portogallo NOME nato a MESAGNE il 12/11/1977
COGNOME NOME nato a MANDURIA il 09/08/1976
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
1.Con sentenza n. 2280/24, del 18/12/2024, questa Corte decideva sul ricorso presentato da COGNOME COGNOME e da altri imputati, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce con il seguente dispositivo: ‘ Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Manduria, che liquida in complessivi eur o 3.500,00, oltre accessori di legge’.
Diversamente da quanto argomentato nella intestazione e parte motiva della sentenza e da quanto indicato nel dispositivo depositato, nel ruolo di udienza il nominativo dell’imputato era erroneamente indicato in ‘COGNOME NOME‘ anziché ‘COGNOME NOME.
2.1. Questa Corte, dunque, procedeva di ufficio alla fissazione di udienza camerale ai sensi dell’art. 625 bis, comma 3, cod .proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo di udienza essendo stato il nominativo del ricorrente COGNOME nella parte relativa alle statuizioni di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, erroneamente indicato come COGNOME
Trattandosi di mero errore materiale, va disposta la correzione del dispositivo della sentenza n. 2280/24 ( proc.n. 27480/2024), emessa in data 18 dicembre 2024,
limitatamente al dispositivo trascritto nel ruolo di udienza del 18/12/2024, nel procedimento indicato, nella parte in cui il nominativo dell’imputato è indicato come ‘COGNOME‘ anziché ‘COGNOME‘.
Manda alla cancelleria per tutte le annotazioni di rito.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 18/12/2024, in riferimento al ricorso n. 27480/24 di COGNOME NOME, nel senso che, ove si legge il nominativo “COGNOME NOME” si legga invece “COGNOME NOME“. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME