Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sull’istanza proposta dalla:
Parte civile “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
in relazione alla sentenza n. 28564 del 28/10/2020 della Corte di Cassazione visti gli atti e l’istanza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento della richiesta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 28654 del 28/10/2020, pronunciata a decisione dell’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, la Sesta Sezione Penale di questa Corte, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE, COGNOME
NOME e COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili.
Per mero errore non veniva rilevato che il difensore della parte civile, “RAGIONE_SOCIALE“, aveva rassegnato, per mezzo del sostituto processuale AVV_NOTAIO, le proprie conclusioni in relazione alla posizione processuale di COGNOME NOME, con produzione della relativa nota-spese.
Con richiesta del 12 gennaio 2024, la parte civile indicata in epigrafe ha chiesto la correzione dell’errore materiale, insistendo per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali della fase di legittimità, ormai conclusa.
Trattandosi di mero errore, che non incide sul giudizio di responsabilità di NOME COGNOME costituendone, anzi, diretta conseguenza, va disposta la correzione della sentenza di questa Corte con liquidazione, come in dispositivo, RAGIONE_SOCIALE spese per la fase processuale del giudizio di legittimità, spese che devono essere liquidate alla stregua dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.
P. Q. M.
In accoglimento dell’istanza, condanna COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del grado di legittimità in favore della parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, spese che liquida nella misura di euro 3.510,00, oltre accessori.
Così deciso il 2 maggio 2024
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