Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
Sull’istanza di ufficio proposta nel procedimento nei confronti di:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza del 28/9/2023 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, n. 42338;
visti gli atti, il provvedimento depositato e l’ istanza;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza pronunciata in data 28 settembre 2023, n. 42338, la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione decideva sul ricorso proposto, dagli imputati NOME, NOME e NOME avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’assise d’appello di Bologna il 24 novembre 2022;
con istanza pervenuta il 16 novembre 2023 la Cancelleria della Corte d’appello di Bologna ha segnalato la necessità di provvedere alla correzione dell’errore
materiale contenuto nel testo del dispositivo letto in udienza, in cui l’autorità giudiziaria cui sono stati trasmessi gli atti per il giudizio di rinvio è stata indic nella “Corte d’appello di Bologna”, in luogo della corretta indicazione “Corte d’assise d’appello di Bologna”;
che tale errore, dovuto a mero difetto di esatta trascrizione dell’ufficio giudiziario, deve essere corretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 625 bis e 130 cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione;
la Cancelleria curerà gli adempimenti e le annotazioni conseguenti;
P.Q.M.
dispone correggersi il dispositivo letto all’udienza del 28/9/2023 e trasfuso nella sentenza n. 42338 del 28/9/2023 pronunciata da questa sezione, nel senso che dove è scritto “con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna”, deve intendersi e leggere “con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna “.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 6/12/2023