Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 31135 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Castellammare di Stabia (Na) il 8 agosto 1969;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 ottobre 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, con sentenza n. 20588 del 2018 pronunziata in data 14 settembre 2017, questa Corte – provvedendo sul ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa a suo carico in data 13 ottobre 2015 dalla Corte di appello di Napoli e con la quale detta Corte aveva confermato la sentenza di condanna
emessa il precedente 18 luglio 2013 dal Tribunale di Torre Annunziata in danno della COGNOME in relazione ai reati a lei allora contestati sub a), c) e d) del complesso capo di imputazione elevato nei suoi confronti – aveva disposto il proscioglimento della medesima in relazione al solo reato di cui all’art. 181, comma 1, del dlgs n. 42 del 2004, avendone rilevato la intervenuta natura contravvenzionale e, pertanto, la sopravvenuta estinzione per prescrizione;
che, per mero errore materiale, nella redazione del provvedimento in questione era stato omesso di provvedere anche in relazione alle altre imputazioni a suo tempo contestati!, a carico della COGNOME e che, stante la loro originaria natura contravvenzionale, erano relative a reati anche essi oramai prescritti;
che, pertanto, si rende necessario provvedere all’errore materiale in tale modo determinatosi;
che, a tale fine, è necessario sostituire alle parole che, nella parte in fatto della predetta sentenza della Corte di cassazione vanno da “riformato” a “2004”, con la parola “confermato”;
che è, altresì, necessario sostituire, nelle prima e seconda riga della parte in diritto della medesima sentenza le parole che vanno da “prescritto” a “contestato” con le seguenti parole: “prescritti i reati contestati” e, all’ultim capoverso di tale parte del provvedimento le parole “anche per esso” vanno sostituite con le parole: “per tutti i reati”;
che, infine, nel dispositivo della sentenza in questione in luogo delle parole “il fatto contestato” devono inserirsi le seguenti parole “il fatto contestato sub D)” ed in luogo delle parole “il detto residuo reato è estinto per prescrizione” deve leggersi “il detto residuo reato nonché i reati di cui ai capi di imputazione sub A) e C) sono estinti per prescrizione”.
PQM
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 20588/2018 del 14 settembre 297, nel senso che, in motivazione a riga 2 di pagina 2 del Ritenuto in fatto le parole da “riformato” a “2004” devono intendersi sostituite dalla parola “confermato”; a riga 1 del Considerato in diritto, le parole da “prescritto” a “contestato” devono intendersi sostituite dalle parole “prescritti i reati contestati” e, all’ultimo capoverso, le parole “anche per esso” devono intendersi sostituite da “per tutti i reati”, mentre in dispositivo, in
luogo di “il fatto contestato”, deve leggersi “il fatto contestato sub D)” e, in luogo di “il detto residuo reato è estinto per prescrizione”, deve leggersi “il detto residuo reato nonché i rati di cui ai capi sub A) e C) sono estinti per prescrizione”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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