Correzione errore materiale: quando la forma è sostanza
Nel complesso iter della giustizia, la precisione è un pilastro fondamentale. Ogni parola in un atto giudiziario ha un peso specifico e un errore, anche se apparentemente banale, può generare incertezza. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda strumenti rapidi ed efficaci per rimediare a queste imperfezioni attraverso la correzione errore materiale. Questo meccanismo assicura che la volontà del giudice, correttamente espressa in sede di decisione, non venga vanificata da una successiva svista nella redazione del provvedimento scritto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12700/24, con cui era stato definito un procedimento penale. La Corte aveva annullato l’ordinanza impugnata dall’imputato e aveva disposto il rinvio del caso a un altro tribunale per un nuovo giudizio.
Tuttavia, al momento della stesura delle motivazioni della sentenza, si è verificato un errore: nel dispositivo trascritto in calce al documento, è stato indicato come giudice del rinvio il Tribunale di Napoli. Questa indicazione era errata e contrastava con quanto effettivamente deciso e pubblicato al termine dell’udienza, che designava correttamente il Tribunale di Catanzaro. Si è trattato di un classico “refuso”, ovvero un errore di trascrizione.
La Decisione della Corte sulla correzione errore materiale
Preso atto della discrepanza, la stessa Sezione della Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza in commento. In applicazione dell’articolo 130 del codice di procedura penale, che disciplina appunto la correzione errore materiale di sentenze e ordinanze, la Corte ha disposto la rettifica del passaggio errato.
La decisione è stata semplice e diretta: il provvedimento ha stabilito che, nel dispositivo della sentenza n. 12700/24, la frase “rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli” deve intendersi come “rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro”. La Cancelleria è stata quindi incaricata di eseguire gli adempimenti necessari per formalizzare la correzione.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza è insita nella necessità di garantire la certezza del diritto e la corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziari. La Corte ha rilevato che il dispositivo pubblicato al termine dell’udienza, che costituisce l’atto con cui la volontà del giudice si manifesta immediatamente, era corretto. L’errore si era insinuato solo successivamente, nella versione scritta e depositata della motivazione.
Questo tipo di errore, definito “mero refuso”, non incide sulla sostanza della decisione ma solo sulla sua rappresentazione documentale. Non era quindi necessario un nuovo e complesso giudizio di impugnazione, ma era sufficiente attivare la procedura semplificata di correzione. Lo scopo è quello di allineare il testo scritto alla decisione effettivamente presa, eliminando ogni possibile ambiguità per le parti e per il giudice che dovrà celebrare il nuovo processo.
Le Conclusioni
Questo caso, pur nella sua semplicità, illustra l’importanza del principio di coerenza e precisione negli atti giudiziari. L’istituto della correzione errore materiale si rivela uno strumento prezioso per preservare l’integrità delle decisioni della magistratura, consentendo di rimediare a sviste umane senza compromettere la validità o l’efficacia del giudicato. Dimostra come il sistema giuridico sia dotato di meccanismi di autocorrezione agili, volti a tutelare la chiarezza e a prevenire contenziosi derivanti da semplici ma potenzialmente problematiche imprecisioni formali.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È un errore di tipo formale, come una svista, un’omissione o un errore di calcolo, che non influisce sul contenuto e sulla sostanza della decisione presa dal giudice.
Come viene corretto un errore materiale?
Attraverso una procedura specifica, prevista dall’art. 130 del codice di procedura penale, con cui lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento errato emana un’ordinanza per rettificarlo, senza la necessità di un nuovo processo di impugnazione.
Qual era l’errore specifico corretto in questo caso?
Nella versione scritta di una sentenza della Cassazione era stato indicato per errore il Tribunale di Napoli come giudice competente per il nuovo processo (giudice del rinvio), mentre la decisione corretta, presa in udienza, indicava il Tribunale di Catanzaro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 16096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Corigliano Calabro (CS) il DATA_NASCITA
RILEVATO
che, nel dispositivo apposto in calce alla motivazione della sentenza n. 12700/24, depositata il 27 marzo 2024, che ha definito il procedimento annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, è stato indicato, per mero refuso, un diverso giudice di rinvio rispetto a quello correttamente indicato nel dispositivo pubblicato all’esito dell’udienza;
che, pertanto, occorre procedere alla correzione del predetto errore;
visto l’art. 130, cod. proc. pen.
P.Q.M.
nel dispositivo apposto in calce alla motivazione della sentenza n. 12700/24, depositata il 27 marzo 2024, là dove è scritto “rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli”, deve intendersi scritto “rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro”.
Alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
estensore
Roma, 16 apri7 2024.
Ilsi:”ere
Il,Pteside e