Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38810 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1570/2025
NOME COGNOME
CC Ð 21/10/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOME nato a Villa San Giovanni il DATA_NASCITA;
avverso lÕordinanza del 17 aprile 2025 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che chiesto il rigetto del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 397 del 2025 (con la quale, per quel che rileva in questa sede, veniva applicata, a NOME COGNOME, la pena, concordata
con il Pubblico Ministero, di anni quattro di reclusione ed euro 1.520 di multa), eliminando la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente, con un unico motivo dÕimpugnazione, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 130 e 448 cod. proc. pen., per la ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di correzione di errore materiale, poichŽ, secondo la difesa, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena fuori dai casi in cui il beneficio (peraltro istituto estraneo alla nozione di pena) pu˜ essere concesso integra un errore di diritto e pu˜ essere emendato esclusivamente attraverso gli strumenti di impugnazione.
La questione sottoposta alla valutazione di questa Corte attiene alla possibilitˆ di emendare, con la procedura di correzione dellÕerrore materiale (art. 130 cod. pen.), una sentenza emessa in sede di patteggiamento nella parte in cui ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena in difetto dei presupposti normativi e di specifica previsione nellÕaccordo raggiunto.
Va premesso che la figura dell’errore materiale (comprensivo sia degli errori in senso stretto, che delle omissioni) consiste nella divergenza tra la volontˆ del giudice e la sua parallela estrinsecazione formale, frutto di un espressivo, privo di incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui è scaturita la decisione.
Risolvendosi tale vizio nellÕinadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontˆ reale, ben pu˜ essere corretto attraverso la procedura di cui allÕart. 130 cod. proc. pen. (oggettivamente preordinata allÕeliminazione di un difetto di formulazione esteriore dellÕatto scritto), modificando la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontˆ giudiziale, regolarmente formatasi senza l’influenza perturbatrice di quell’errore (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221284).
Ci˜ considerato, proprio perchŽ statuizione derivante da errore concettuale (suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione), in linea di principio, l’illegittima concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è vizio rimediabile con lo strumento della
correzione di errore materiale (Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010, Siciliano, Rv. 248363).
Ci˜ che rileva, tuttavia, non è lÕoggetto della statuizione, ma lÕesistenza o meno di un vizio che abbia inciso sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione; vizio che legittima lÕapplicazione della procedura di correzione descritta allÕart. 130 cod. proc. pen. non solo in sede di cognizione (l’omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: Sez. 4, n. 11478 del 12/03/2025, COGNOME, Rv. 287727; Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872; Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, COGNOME, Rv. 278444; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839), ma anche in sede di esecuzione, quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessitˆ di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto (perchŽ, in tal caso, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione giˆ presa: Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939).
Se, quindi, lÕomessa indicazione nel dispositivo della sentenza, ove riconducibile ad un errore materiale, è emendabile con la procedura della correzione, senza necessitˆ di impugnazione, non vi è ragione, sotto tale profilo, ove si accerti lÕeffettiva esistenza di una divergenza tra la volontˆ del giudice e la sua concreta manifestazione, per escluderne lÕapplicabilitˆ anche alla parallela ipotesi dellÕillegittimo riconoscimento del beneficio.
NŽ, come correttamente ritenuto dal procuratore generale, pu˜ ritenersi significativa la specifica previsione contenuta nellÕattuale comma 1dellÕart. 130, introdotta con la legge n. 103 del 2017, che, proprio in quanto specifica (relativa alla rettifica solo della specie e quantitˆ della pena) non esclude, per le ipotesi non previste, l’applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 130 del codice di procedura penale.
Tutto ci˜ premesso, il provvedimento corretto è una sentenza di applicazione concordata della pena, resa allÕinterno di un procedimento in cui la componente negoziale del rito conforma lo spazio cognitivo del giudice, vincolato (seppur sotto i soli profili : Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191) al contenuto dell’accordo, che gli è consentito soltanto accogliere nei termini proposti ovvero rigettare e procedere oltre.
Se, quindi, la sentenza di applicazione della pena costituisce il recepimento dellÕaccordo intervenuto tra le parti, è proprio il contenuto obbligato della statuizione afferente alla sospensione condizionale della pena (negoziabile e, quindi, non suscettibile di essere modificato dal giudice) a dar conto dellÕesistenza
di un espressivo, rispetto ad una previsione negoziale, richiamata in motivazione, che non contemplava il beneficio della sospensione condizionale (logicamente non applicabile alla pena di quattro anni di reclusione).
E tanto, alla luce delle superiori indicazioni, legittima lÕapplicazione della disciplina della correzione dellÕerrore materiale e dˆ conto dellÕinfondatezza dellÕassunto difensivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME