Correzione Errore Materiale: Quando la Cassazione si Autocorrregge
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Ogni parola in un atto giudiziario ha un peso e un significato. Tuttavia, anche nel sistema giudiziario può verificarsi una svista, un cosiddetto ‘errore materiale’. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un esempio lampante di come il sistema preveda strumenti per porre rimedio a tali imprecisioni, garantendo la coerenza e la giustizia della decisione finale. L’analisi di questo caso ci permette di approfondire il meccanismo della correzione errore materiale e la sua importanza nella procedura penale.
I Fatti del Caso: Uno Scambio di Nomi nel Dispositivo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Cassazione emessa alcuni mesi prima. In quella sede, la Corte aveva esaminato i ricorsi di due imputati. L’esito era stato diverso per i due:
1. Per il primo imputato, il ricorso era stato parzialmente accolto, limitatamente alla questione del diniego di accesso alle sanzioni sostitutive. Per il resto, il suo ricorso era stato respinto.
2. Per il secondo imputato, il ricorso era stato interamente rigettato.
Il problema è sorto al momento della trascrizione della decisione nel dispositivo ufficiale. Per un mero lapsus, i nomi dei due imputati sono stati invertiti. Di conseguenza, l’atto riportava che il ricorso del primo imputato era stato rigettato e che la sentenza era stata annullata (per la parte relativa alle sanzioni sostitutive) nei confronti del secondo. Un errore formale, ma con conseguenze sostanziali evidenti.
La Decisione della Corte sulla Correzione Errore Materiale
Accortasi della svista, la stessa sezione della Corte di Cassazione è intervenuta con una nuova ordinanza. In questo provvedimento, i giudici hanno formalmente disposto la correzione errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente sentenza.
La Corte ha specificato chiaramente come il testo dovesse essere letto, ripristinando la corretta attribuzione delle decisioni a ciascun imputato. In particolare, ha ordinato che:
– Dove era scritto “annulla la sentenza impugnata nei confronti di [secondo imputato] relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive”, si leggesse “annulla la sentenza impugnata nei confronti di [primo imputato] relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive… Rigetta nel resto il ricorso di [primo imputato]”.
– Dove era scritto “Rigetta il ricorso di [primo imputato]”, si leggesse “Rigetta il ricorso di [secondo imputato]”.
Infine, la Corte ha ordinato alla cancelleria di annotare la correzione sugli originali della sentenza.
Le Motivazioni: l’Applicazione dell’Art. 130 c.p.p.
La base giuridica di questo intervento risiede negli articoli 130 e 625-bis del Codice di Procedura Penale. L’art. 130 c.p.p. disciplina specificamente la procedura per la correzione degli errori materiali. Questa norma consente al giudice che ha emesso il provvedimento di correggerlo, d’ufficio o su istanza di parte, quando questo presenti errori od omissioni che non determinano la nullità dell’atto e la cui correzione non comporta una modifica essenziale del contenuto del provvedimento stesso. Nel caso di specie, l’errore era palesemente ‘materiale’: non cambiava la volontà dei giudici o il percorso logico che aveva portato alla decisione, ma si limitava a un’errata trascrizione nel dispositivo. L’intervento della Corte non ha modificato la sostanza della decisione presa, ma ha semplicemente allineato il testo scritto alla volontà effettiva del collegio giudicante, come emersa in camera di consiglio.
Le Conclusioni: l’Importanza della Precisione negli Atti Giudiziari
Questo caso sottolinea l’importanza della procedura di correzione errore materiale come strumento di garanzia e di efficienza del sistema giudiziario. Da un lato, assicura che le decisioni giudiziarie riflettano fedelmente la volontà del giudice, evitando che meri errori di forma possano produrre effetti giuridici distorti e ingiusti. Dall’altro, permette di risolvere tali questioni in modo rapido e snello, senza la necessità di avviare complessi e lunghi procedimenti di impugnazione. L’ordinanza in esame è un chiaro esempio di autotutela dell’organo giudiziario, che agisce per preservare l’integrità e la chiarezza dei propri atti, un principio cardine per la certezza del diritto.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È una svista, come un errore di battitura, di calcolo o di trascrizione, che non influisce sulla sostanza della decisione del giudice. In questo caso, si è trattato di uno scambio di nomi nel dispositivo della sentenza.
Come si procede alla correzione di un errore materiale secondo la legge?
La correzione avviene attraverso una specifica procedura disciplinata, nel processo penale, dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Lo stesso giudice che ha emesso l’atto può correggerlo con un’ordinanza, d’ufficio o su richiesta, per allineare il testo alla decisione effettivamente presa.
Qual era l’errore specifico corretto in questo caso dalla Cassazione?
L’errore consisteva nell’aver invertito i nomi dei due imputati nel dispositivo della sentenza. A causa di ciò, il rigetto del ricorso era stato attribuito all’imputato il cui appello era stato parzialmente accolto, e viceversa. L’ordinanza ha ristabilito la corretta attribuzione a ciascuna parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 35521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME TAORMINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette/setttite le conclusioni del PG NOME COGNOME, NOME ctt, NOME NOME “i -tylec
udito il difensore
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
rilevato che, con sentenza in data 4 giugno 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 10058/2024 r.g. ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME e accolto parzialmente, limitatamente al diniego di accesso alle sanzioni sostitutive, quello proposto dall’imputato NOME COGNOME, che ha respinto nel resto, impugnazioni entrambe rivolte contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina dell’8 febbraio 2024;
considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risultano commessi errori materiali laddove si è disposto il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, indicato come NOME COGNOME e laddove si è provveduto all’annullamento della sentenza impugnata quanto al diniego di applicazione delle sanzioni sostitutive in accoglimento parziale del ricorso di NOME COGNOME, indicato per errore come NOME COGNOME, ritenuto che i predetti errori vadano emendati ai sensi dell’art. 130 cod. proc.
pen.;
visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.
P. Q. M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 giugno 2024 sul ricorso n. 10058/2024 R.G. di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel senso che, ove è scritto “annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive” sia scritto e letto “annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive …. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME” e laddove è scritto “Rigetta il ricorso di COGNOME NOME” sia scritto e letto “Rigetta il ricorso COGNOME NOME“.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024.