Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21984 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che si proceda alla correzione dell’errore rilevato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 è stato rilevato, ex officio, un errore materiale nel dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente:
dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende», in sostituzione RAGIONE_SOCIALE parole: «nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle parti civil che liquida: in favore di COGNOME NOME in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in favore d “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE” in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltr accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00 oltre accessori di legge»,
deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole:
«Condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle parti civili “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre accessor di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; condanna COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge; condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile NOME NOME, che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE” , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
2.Preso atto dell’errore materiale, il collegio procede alla correzione dell’error rilevato.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 pronunciata da questa Corte in data 9 gennaio 2024 nella parte relativa alle spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente:
dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende»,
in sostituzione RAGIONE_SOCIALE parole: «nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle par che liquida: in favore di COGNOME COGNOME in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in f “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000 accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favo “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Fem in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole:
«Condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione dell spese sostenute dalle parti civili “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre di legge, “RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che li euro 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida i 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 3.90 oltre accessori di legge; condanna COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenut parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre acces di legge; condanna COGNOME NOME NOME COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese soste dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in euro 3686,00 oltre accessori d condanna COGNOME NOME NOME COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal parte civile “RAGIONE_SOCIALE” , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024
L’estensore
GLYPH