Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 14338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la correzione degli errori materiali
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 05/07/2023, questa sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, imputato per il reato di cui all’art. 575 cod. pen., contestualmente condannandolo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, tra le quali gli odie ricorrenti; ritenendo poi che NOME fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha disposto che la quantificazione della somma a tale titolo a lui spettante fosse da indicare – mediante separato decreto di pagamento – ad opera della Corte di assise di appello di Catania, a norma degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ne ha disposto, infine, il pagamento in favore dello Stato. Con la medesima sentenza, infine, è stata liquidata alle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME – quale ristoro delle spese sostenute per rappresentanza e difesa – la somma di euro quattromila, oltre accessori di legge.
NOME COGNOME, con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, chiede la correzione di tale indicazione, rappresentando di non aver mai avanzato istanza volta all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di aver anzi depositato, unitamente alle conclusioni, anche la nota spese. NOME COGNOME e NOME COGNOME, attraverso il medesimo difensore, segnalano invece di esser stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di tal che il giudizio in ordine alla quantificazione della somma da liquidare, in loro favore, sarebbe stato da rimettere alla Corte di assise di appello di Catania.
Il Procuratore generale ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nella succitata sentenza, nel senso che:
per NOME COGNOME e NOME COGNOME, il dispositivo va emendato eliminando la statuizione di liquidazione delle spese, che va sostituita dalle seguenti parole: “ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002”. Con trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello suddetta perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002″;
per NOME COGNOME, il dispositivo deve essere corretto eliminando la frase “ammesso al patrocinio dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di / Appello di Catania” e, consequenzialmente, apponendovi la relativa somma a titolo di liquidazione.
Rileva la Corte che – a causa di un errore esclusivamente materiale – nel dispositivo della richiamata sentenza, la parte civile NOME COGNOME è stata considerata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, sono stati adottati i sopra descritti provvedimenti; è stata invece immediatamente liquidata la somma spettante alle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonostante l’ammissione di queste ultime al patrocinio a spese dello Stato. Trattasi all’evidenza di un mero errore materiale, per cui è possibile senz’altro provvedere alla relativa correzione, nei termini meglio specificati in parte dispositiva consistenti:
nella eliminazione delle parti del dispositivo in cui NOME COGNOME viene indicato come ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché nella elisione delle statuizioni a ciò conseguenti;
nella eliminazione della parte del dispositivo in cui viene liquidata la somma spettante, a titolo di rifusione degli esborsi per rappresentanza e assistenza, a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
P.Q,.M.
Ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 835/2023, emessa da questa Corte il 5/7/2023 sul ricorso di NOME COGNOME nel procedimento n. 932023 R.G. nei seguenti punti:
dopo le parole “Vadalà Petronilla” siano eliminate le parole “NOME NOME“;
dopo le parole “NOME” si aggiungano le seguenti: “per NOME, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
siano eliminate le parole “per COGNOME NOME e COGNOME NOME, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge”;
dopo le parole “NOME” siano inserite le parole “COGNOME NOME e COGNOME NOME“.
Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di rito. Così deciso in Roma, 06 febbraio 2024.