Errore Materiale in Sentenza: La Cassazione Interviene per la Correzione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di applicazione della procedura di correzione errore materiale, uno strumento essenziale per garantire la precisione e la coerenza formale degli atti giudiziari. La Corte di Cassazione, con questo provvedimento, interviene per sanare una discrepanza tra la decisione letta in udienza e il testo scritto di una precedente sentenza, senza intaccarne la sostanza. Questo caso ci permette di approfondire come funziona questo meccanismo e perché è fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia.
Il Contesto del Caso: Una Sentenza con un Vizio Formale
La vicenda ha origine da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione che, nel definire un complesso procedimento penale, aveva annullato parzialmente la decisione impugnata, rinviando per un nuovo giudizio ad un’altra sezione della Corte d’Appello.
Tuttavia, nella stesura materiale del documento della sentenza, si era verificato un disguido. Il testo scritto non riportava l’elenco completo degli imputati le cui posizioni erano state annullate. In particolare, i nomi di diversi soggetti erano stati erroneamente omessi e sostituiti da un’unica indicazione generica. Questa discrepanza tra il dispositivo annotato nel ruolo d’udienza (cioè la decisione effettivamente presa e comunicata) e il documento depositato successivamente costituiva un classico esempio di errore materiale.
La Procedura di Correzione Errore Materiale in Azione
Di fronte a questa non conformità, la Corte di Cassazione ha attivato d’ufficio la procedura di correzione errore materiale prevista dall’articolo 625-bis, comma 3, in combinato disposto con l’articolo 130 del Codice di Procedura Penale.
Questa normativa consente al giudice di correggere, anche senza una formale udienza e in modo rapido (‘de plano’), gli errori o le omissioni che non determinano la nullità dell’atto e la cui rettifica non comporta una modifica sostanziale del provvedimento. L’obiettivo è ripristinare la piena corrispondenza tra la volontà del giudice, espressa nel dispositivo, e la sua rappresentazione formale nel documento scritto.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la situazione rientrasse pienamente nell’ambito dell’errore materiale. Le motivazioni alla base della decisione di procedere con la correzione sono state chiare e lineari.
In primo luogo, si trattava di un ‘evidente disguido di natura materiale’, una semplice svista nella trascrizione che non poteva essere attribuita a una riconsiderazione del merito della decisione.
In secondo luogo, l’emendamento non comportava ‘modificazioni essenziali’. La correzione, infatti, si limitava a inserire i nomi corretti degli imputati, allineando il testo alla decisione già presa, senza alterarne il significato o la portata giuridica.
Infine, la rettifica non incideva ‘su interessi delle parti’, poiché non modificava i loro diritti o obblighi ma si limitava a garantire la certezza e la chiarezza dell’atto giudiziario. La decisione, quindi, è stata quella di eliminare il termine generico errato e sostituirlo con l’elenco nominativo corretto degli imputati, incaricando la cancelleria di annotare la modifica sugli originali.
Conclusioni
Questo provvedimento della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza della precisione formale nel diritto. Sebbene la sostanza della decisione non fosse in discussione, la corrispondenza esatta tra dispositivo e testo scritto è cruciale per evitare ambiguità e garantire la certezza del diritto. La procedura di correzione errore materiale si conferma uno strumento agile ed efficace per preservare l’integrità degli atti giudiziari, assicurando che un semplice lapsus non comprometta la chiarezza e l’esecutività di una pronuncia giurisdizionale.
Quando si può chiedere la correzione di un errore materiale in una sentenza?
La correzione è possibile quando si tratta di un’evidente svista o omissione di natura puramente formale, come un errore di trascrizione, che non altera il contenuto sostanziale della decisione del giudice e non lede gli interessi delle parti.
Come avviene la procedura di correzione di un errore materiale?
La procedura, come indicato nell’ordinanza, può avvenire ‘de plano’, ovvero in modo semplificato e senza la necessità di un’udienza formale, ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale, quando l’errore è palese e la sua correzione non incide sulla sostanza della decisione.
Qual era l’errore specifico corretto in questo caso dalla Cassazione?
L’errore consisteva in una discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e il testo scritto della sentenza. Nello specifico, la versione scritta aveva omesso un elenco di imputati, sostituendoli erroneamente con un termine generico, discostandosi dalla reale decisione presa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 33740 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a GRISOLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GRISOLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SEMINARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROVELLO PORRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SORESINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GIFFONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LECCO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a FIDENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di questi ultimi
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIARAVALLE CENTRALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GIFFONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GIFFONE il DATA_NASCITA inoltre:
SCIORRA NOME
RAGIONE_SOCIALE
STUCCHI ARTURO
ROTA VALENTINO
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminati gli atti ,del procedimento n. 25289/2025 R.G., avente ad oggetto la correzione di, errore materiale promossa di ufficio su sollecitazione del presidente di sezione della Corte di appello di Milano, giudice del rinvio, con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Prima sezione penale, n. 24273/25 del 28 febbraio 2025, depositata il 1 luglio 2025, sentenza che ha definito il procedimento n. 33912/2024 R.G. -promosso dai ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 febbraio 2024 -disponendo, tra l’altro il parziale annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
Rilevato che, nella sentenza-documento depositata in data 1 luglio 2025, in difformità da quanto contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo, per evidente disguido di natura materiale, non è stato inserito l’elenco completo delle posizioni annullate immediatamente successive a ‘COGNOME NOME‘ e immediatamente precedenti a ‘COGNOME NOME‘ e che i nomi degli imputati interessati – COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -sono stati sostituiti dal refuso ‘COGNOME‘ .
Ritenuto che, trattandosi all’evidenza di errore materiale l’emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz’altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, in relazione all’art. 130, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza-documento n. 24273/25 del 28 febbraio 2025, depositata l’1 luglio 2025, sui ricorsi iscritti al n. 33912/2024 R.G., nel senso che la parola “COGNOME” contenuta nel primo periodo immediatamente dopo le parole “COGNOME NOME” e prima delle parole “COGNOME NOME” va eliminata e sostituita con l’espressione “COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME“.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso, in Roma 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME