Correzione Errore Materiale: La Cassazione e il Giudice del Rinvio
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Ogni parola in una sentenza ha un peso e un significato specifico. Tuttavia, anche nel più rigoroso dei sistemi, può capitare una svista, un errore di battitura. In questi casi, interviene la procedura di correzione errore materiale, un meccanismo essenziale per garantire la coerenza e l’esecutività delle decisioni giudiziarie. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funzioni questo istituto.
Il Fatto: un’Errata Indicazione del Giudice
Il caso nasce da un ricorso presentato da diverse parti civili contro una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione. Dopo aver analizzato il caso, la Corte aveva annullato la decisione precedente e rinviato il processo a un nuovo giudice per un ulteriore esame.
Il problema è sorto proprio nell’indicazione di questo nuovo giudice, il cosiddetto ‘giudice del rinvio’. Nel dispositivo della prima sentenza, la Corte aveva indicato come competente ‘un’altra sezione della Corte di appello di Genova’. Tuttavia, come rilevato successivamente, la Corte d’assise di appello di Genova è composta da un’unica sezione, rendendo di fatto ineseguibile tale disposizione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla correzione errore materiale
Preso atto della svista, la Corte di Cassazione è intervenuta con una nuova sentenza per correggere il precedente provvedimento. Ascoltate le conclusioni del Procuratore Generale, che ha richiesto la correzione, la Corte ha disposto la modifica del dispositivo.
La nuova statuizione ha chiarito che, laddove si leggeva ‘ad altra sezione della Corte di appello di Genova’, si deve intendere ‘alla Corte di assise di appello di Milano’. In questo modo, è stato individuato correttamente il giudice competente per la prosecuzione del processo, risolvendo l’impasse procedurale.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 130 del Codice di Procedura Penale, che disciplina appunto la correzione degli errori materiali. La motivazione è lineare e logica: l’indicazione originale era palesemente errata e non frutto di una valutazione giuridica, bensì di una semplice svista materiale. La Corte d’assise di appello di Genova non ha ‘altre sezioni’, quindi l’ordine era impossibile da eseguire. Si trattava, dunque, di un classico errore che non intaccava la volontà decisionale della Corte (l’annullamento con rinvio), ma solo la sua formulazione pratica. La procedura di correzione è lo strumento previsto dall’ordinamento per porre rimedio a tali imperfezioni senza la necessità di impugnare nuovamente la decisione per questioni meramente formali.
Conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’importanza e l’utilità della procedura di correzione dell’errore materiale. Essa permette di sanare rapidamente e con efficacia le imprecisioni che possono occorrere nella redazione di un atto complesso come una sentenza, assicurando la certezza del diritto e la pronta attuazione delle decisioni giudiziarie. Per le parti coinvolte, ciò significa che il processo può riprendere il suo corso davanti al giudice correttamente identificato, senza ulteriori ritardi dovuti a vizi formali facilmente emendabili.
Cos’è un errore materiale secondo questa sentenza?
È un errore nell’indicazione di un dato oggettivo, come la designazione del giudice del rinvio, che non influisce sul contenuto della decisione ma ne rende difficile o impossibile l’esecuzione.
Perché è stato necessario correggere la sentenza originale?
La sentenza originale indicava ‘un’altra sezione della Corte di appello di Genova’ come giudice del rinvio, ma tale corte ha un’unica sezione. L’indicazione era quindi materialmente impossibile da eseguire e doveva essere corretta.
Qual è stata la correzione disposta dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha modificato il dispositivo della precedente sentenza, stabilendo che il processo dovesse essere rinviato ‘alla Corte di assise di appello di Milano’ invece che alla corte erroneamente indicata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6299 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a SERRAVALLE SCRIVIA il 27/10/1951 dalla parte civile COGNOME NOME nato a GENOVA il 18/03/1951 dalla parte civile COGNOME NOME nato a CHIAVARI il 06/10/1977 nel procedimento a carico di: NOME nato a CREMONA il 02/06/1973 nel procedimento a carico di quest’ultimo
COGNOME NOME nato a ROMA il 26/02/1952
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto darsi luogo alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, rilevato che nella sentenza n.2030/2025, risulta presente un errore materiale nel indicazione del giudice del rinvio, essendo la Corte d’assise di appello di Geno formata da un’unica sezione; letta la nota depositata dal Procuratore Generale; visto l’art.175, disp.att., cod.proc.pen. in rapporto all’art.130 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa n.2030/2025 emessa da questa Corte il 21.11.2024 nel procedimento n. 22476/2024 nel senso che, ove leggesi “ad altra sezione della Corte di appello di Genova”, deve leggersi “al Corte di assise di appello di Milano”.
Così deciso il 23/01/2025