Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8157 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sulla segnalazione di errore materiale relativa all ‘
ordinanza della Seconda Sezione penale n. 41021/25 del 06/11/2025, nel procedimento a carico di NOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale del dispositivo .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L ‘ odierna procedura camerale, ai sensi dell ‘ art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata a séguito di richiesta avanzata in data 13 gennaio 2026 dal Tribunale di Salerno, con la quale è stato evidenziato l ‘ errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa in data 6 novembre 2025 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, relativa al procedimento R.G.N. 26309/2025 a carico di NOME COGNOME, laddove omette di disporre sulle spese del procedimento.
Ritenuto di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l ‘ ordinanza di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. , mediante la quale il giudice di legittimità provvede ad emendare una sentenza o un ‘ ordinanza affetta da errore materiale, quando questa integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento.
Per mero errore materiale, in effetti, all’esito dell’annullamento (in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte pubblica, ma senza rinvio, poiché, nelle more, il reato era estinto per remissione di querela), non si è formalmente statuito in merito al pagamento delle spese processuali, da porre per legge a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
È, dunque, possibile rettificare il refuso.
Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Morrel, Rv. 27191501).
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 41025 del 06/11/2025, nel senso che, dopo la parola ‘ querela ‘ si aggiungano le parole ‘ ponendo le spese del procedimento a carico del querelato ‘ .
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso il 18 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME