Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40886 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40886 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Ord. n. sez. 1326/2024
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 08/10/2024
VITTORIO PAZIENZA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ANTONELLA DI STASI
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente nel procedimento per errore di correzione di errore materiale relativo al processo a carico di:
NOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
definito con sentenza di questa Sezione n. 35112 del 29/05/2024
visti gli atti, la sentenza n. 35112/2024 ed il ruolo dellÕudienza pubblica del 29/05/2024;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza n. 35112 del 29/05/2024 questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, Terza Sezione Penale, ha pronunziato sui ricorsi proposti dal PG, da COGNOME NOME (cl. DATA_NASCITA) ed altri avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli;
il dispositivo cos’ recita: « In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME (cl. DATA_NASCITA), COGNOME NOME (cl. DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegNOME e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME (cl. DATA_NASCITA), NOME COGNOME e NOME COGNOME nonch é di NOME COGNOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA) con esclusione, quanto a quest ‘ ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » ;
il ruolo dÕudienza riporta, invece, il seguente dispositivo: « In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME (cl. DATA_NASCITA), COGNOME NOME (cl. DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegNOME e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME (cl. DATA_NASCITA), COGNOME NOME e NOME COGNOME nonch é di NOME COGNOME (cl. DATA_NASCITA) con esclusione, quanto a quest ‘ ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE » ;
il dispositivo riportato nel ruolo dÕudienza non rispecchia quello della sentenza, atteso che al posto RAGIONE_SOCIALE parole « NOME COGNOME (clDATA_NASCITA) » avrebbe dovuto scriversi « NOME COGNOME (clDATA_NASCITA).
In tal senso, pertanto, deve essere corretto il ruolo dÕudienza
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza relativo al ricorso nrg 43116/2023, nel senso che ove e’ scritto “NOME (cl NOME)” deve leggersi “NOME (cl NOME)”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.
Cos’ deciso il 08/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME