Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40886 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40886 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Ord. n. sez. 1326/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 08/10/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 31018/2024
COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente nel procedimento per errore di correzione di errore materiale relativo al processo a carico di:
NOME NOME nato a NAPOLI il 10/09/1991
definito con sentenza di questa Sezione n. 35112 del 29/05/2024
visti gli atti, la sentenza n. 35112/2024 ed il ruolo dellÕudienza pubblica del 29/05/2024;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza n. 35112 del 29/05/2024 questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunziato sui ricorsi proposti dal PG, da NOME (cl. 1991) ed altri avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli;
il dispositivo cos’ recita: « In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME (cl. 1990), NOME (cl. 1991), NOME NOME, NOME e NOME limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME (cl. 1990), NOME COGNOME e NOME COGNOME nonch é di NOME COGNOME (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest ‘ ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Raffaele, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende » ;
il ruolo dÕudienza riporta, invece, il seguente dispositivo: « In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, NOME (cl. 1990), NOME NOME (cl. 1991), NOME NOME, NOME e NOME NOME limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME (cl. 1990), NOME COGNOME e NOME COGNOME nonch é di NOME COGNOME (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest ‘ ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende » ;
il dispositivo riportato nel ruolo dÕudienza non rispecchia quello della sentenza, atteso che al posto delle parole « NOME COGNOME (cl. 1991) » avrebbe dovuto scriversi « NOME COGNOME (cl. 1991).
In tal senso, pertanto, deve essere corretto il ruolo dÕudienza
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza relativo al ricorso nrg 43116/2023, nel senso che ove e’ scritto “NOME COGNOME (cl 1991)” deve leggersi “NOME COGNOME (cl 1991)”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.
Cos’ deciso il 08/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME