Correzione Errore Materiale: Cosa Succede se la Sentenza Dimentica le Spese Legali?
Una decisione giudiziaria deve essere precisa e completa. Ma cosa accade se, per una semplice svista, il giudice omette una parte del provvedimento, come la liquidazione delle spese legali? Il nostro ordinamento prevede uno strumento agile ed efficace per rimediare: la Correzione errore materiale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come questo istituto tuteli i diritti delle parti, garantendo che una semplice dimenticanza non si traduca in un’ingiustizia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui il ricorso presentato dall’imputato era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. In questi casi, la legge prevede che la parte soccombente, ovvero l’imputato, venga condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile, che ha dovuto difendersi nel giudizio di legittimità. La parte civile, diligentemente, aveva depositato la propria comparsa conclusionale e la nota spese, adempiendo a tutti i suoi oneri procedurali. Tuttavia, nel redigere il dispositivo della sentenza, la Corte aveva omesso di pronunciarsi su questo punto, lasciando la parte civile priva della dovuta liquidazione. Di fronte a questa omissione, il difensore della parte civile ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Correzione Errore Materiale
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha accolto pienamente l’istanza. Ha riconosciuto che la mancata statuizione sulle spese legali costituiva un palese errore materiale, ovvero una dimenticanza che non intaccava la sostanza della decisione principale (l’inammissibilità del ricorso).
Di conseguenza, la Corte ha disposto la correzione della precedente sentenza, ordinando di aggiungere nel dispositivo, dopo la condanna al pagamento dell’ammenda, la seguente clausola: “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile […], che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge”. In questo modo, il provvedimento è stato integrato e reso completo, sanando l’originaria omissione.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza è chiara e lineare. La Corte ha rilevato che si trattava di un “mero errore materiale”, una svista che non alterava il percorso logico-giuridico che aveva portato alla declaratoria di inammissibilità. La decisione di condannare il ricorrente soccombente al pagamento delle spese della parte civile è una conseguenza quasi automatica prevista dalla legge in questi casi. Poiché la parte civile aveva tempestivamente e correttamente depositato i propri atti difensivi e la richiesta di liquidazione delle spese, il suo diritto al rimborso era fondato. L’omissione nella sentenza era, quindi, un errore formale che doveva essere necessariamente corretto per garantire la completezza del comando giudiziale e la tutela dei diritti della parte vincitrice sotto il profilo delle spese.
Le Conclusioni
Questa pronuncia, sebbene tecnicamente semplice, ribadisce un principio fondamentale di giustizia ed efficienza processuale. L’istituto della correzione dell’errore materiale si dimostra uno strumento prezioso per emendare le sentenze da sviste e imprecisioni senza la necessità di avviare complessi e lunghi procedimenti di impugnazione. Per la parte civile, ciò rappresenta una garanzia fondamentale: l’affermazione del proprio diritto al risarcimento delle spese di difesa non può essere vanificata da un’involontaria dimenticanza del giudice. La decisione rafforza la fiducia nel sistema giudiziario, dimostrando la sua capacità di auto-correggersi in modo rapido ed efficace, assicurando che ogni aspetto della controversia, inclusi quelli accessori come le spese legali, trovi la sua giusta e completa regolamentazione.
Cos’è un errore materiale in una sentenza?
È una svista, un’omissione o un’imprecisione nel testo della sentenza, come la mancata statuizione sulle spese legali, che non influenza la logica della decisione principale e può essere corretta con una procedura semplificata senza necessità di un nuovo giudizio.
Cosa può fare la parte civile se una sentenza favorevole omette la condanna della controparte alle spese legali?
Può presentare un’istanza di correzione di errore materiale allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, chiedendo di integrare la sentenza con la disposizione mancante, come accaduto nel caso esaminato.
Qual è stata la conseguenza pratica della correzione in questo caso specifico?
La Corte di Cassazione ha ordinato di aggiungere alla sentenza originaria la condanna dell’imputato a rimborsare alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa, quantificate in 3.686,00 euro oltre accessori di legge, sanando così l’omissione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
Sulla istanza di correzione di errore materiale avanzata da: COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA, parte civile nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Eboli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l’istanza; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che nella sentenza di cui in epigrafe, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato, per mero errore materiale non è stato disposto alcunché in favore della parte civile istante, che aveva tempestivamente depositato comparsa conclusionale e nota spese.
Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 28541/23, della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, emessa il 10 maggio 2023, R.G. n. 41796/2022, nel senso che alla fine del dispositivo, dopo la parola “Ammende”, deve essere aggiunto: “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.12.2023.