Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ISERNIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 08 giugno 2023 la Corte di appello di Campobasso ha disposto la correzione di errore materiale della sentenza n. 383/2022 emessa in data 17 novembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME, inserendo al termine della parte motiva e nel dispositivo, al posto della frase «e, per l’effetto, revoca le statuizioni civili disposte dal prim giudice», le parole «conferma nel resto la sentenza impugnata».
Secondo la Corte di appello la richiesta di correzione, presentata dalla parte civile, è accoglibile. Le statuizioni in favore della parte civile erano stat revocate solo per un errore, ritenendosi che l’art. 538 cod.proc.pen. fosse applicabile solo a seguito di una condanna penale, mentre il processo, dopo la condanna pronunciata in primo grado, si era era concluso con l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 590 cod.pen. ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. Doveva, perciò, essere applicata la norma in questione, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2022, dichiarato la sua illegittimità proprio nella parte in cui non prevedeva che il giudice penale dovesse pronunciarsi sulle questioni civili in caso di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.
Tale correzione, secondo la Corte di appello, può essere disposta nelle forme previste dall’art. 130 cod.proc.pen., non incidendo sulle statuizioni penali e non essendo state le statuizioni civili oggetto di alcuna valutazione, bensì eliminate solo per un errore nell’applicazione dell’art. 538 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., con riferimento all’art. 130 cod.proc.pen.
Il provvedimento impugnato è nullo o illegittimo, perché la procedura di cui all’art. 130 cod.proc.pen. non può essere applicata per modificare una decisione già assunta, tanto che è stata ritenuta non applicabile per rimediare ad una omissione in merito alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile. La sentenza emendata conteneva una specifica decisione in ordine alle statuizioni civili, avendo la Corte di appello stabilito, motivatamente, di revocarle perché non veniva emessa una pronuncia di condanna. I giudici, quindi, hanno espresso una valutazione, e non hanno semplicemente omesso di provvedere per un errore nell’applicazione dell’art. 538 cod.proc.pen. La eventuale erroneità o illegittimità di tale decisione avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione,
mentre non può essere eliminata con la procedura di correzione dell’errore materiale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
L’ordinanza afferma, erroneamente, che è stata commessa una svista in merito all’applicazione dell’art. 538 cod.proc.pen., mentre la sentenza n.383/2022, ormai irrevocabile, contiene una esplicita decisione in merito alle statuizioni civili, in quanto afferma che esse devono essere revocate perché, con l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., viene meno la sentenza di condanna, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che viene citata. Non è vero, quindi, che tale pronuncia sia effetto di una svista, in quanto è conseguente ad un ragionamento logico-giuridico, frutto della valutazione di applicabilità di un orientamento giurisprudenziale specificamente richiamato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha inviato conclusioni scritte, con cui ribadisce la richiesta di annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Questa Corte ha costantemente stabilito, sin dalla sentenza Sez. U. n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543, che «In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale” suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi GLYPH correttivi GLYPH imposti GLYPH soltanto dalla GLYPH necessità GLYPH di GLYPH armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta». Il testo della norma, peraltro, è molto chiaro nell’affermare che gli errori
materiali, emendabili attraverso l’istituto dell’art. 130 cod.proc.pen., consistono in «errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto».
Nel presente caso, invece, la modifica apportata è sostanziale, in quanto ha sostituito ad una decisione di revoca delle statuizioni civili, assunta consapevolmente dal giudice di merito in applicazione di un precedente orientamento giurisprudenziale, una decisione opposta, di conferma di dette statuizioni, in ossequio ad un diverso orientamento, indicato da una più recente sentenza delle Sezioni Unite.
2.2. L’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, che tale modifica possa essere effettuata con le forme della correzione di errore materiale perché non incide sulle statuizioni assunte «sul piano strettamente penale» e sulla coerenza della motivazione, è errata, in quanto la sentenza emendata è composta non solo dalle statuizioni penali, ma anche da quelle civili, sulle quali la modifica apportata ha inciso in maniera rilevante e decisiva. Il provvedimento assunto è, quindi, illegittimo, in quanto adottato fuori dalle ipotesi previste dall’art. 130 cod.proc.pen., apportando una modificazione sostanziale alla sentenza già emessa, sia pure con riferimento alle sole statuizioni civili.
L’ordinanza impugnata è errata anche laddove afferma la necessità di intervenire a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022: questa ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 538 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che il giudice debba pronunciarsi sulle statuizioni civili quando assolve l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod.proc.pen., ma nel presente caso il giudice di merito si è pronunciato sulla domanda della parte civile, decidendo di revocarla. Non si è verificata, quindi, una omissione di pronuncia o una mera svista nell’applicazione di una norma, come sostenuto nell’ordinanza impugnata, bensì il giudice ha assunto una decisione nel merito delle predette statuizioni. L’eventuale erroneità di tale decisione non costituisce un errore materiale, ma un possibile vizio della motivazione, emendabile solo con l’impugnazione.
Non si verte, infatti, neppure in una ipotesi di omessa statuizione in merito alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile, che un recente orientamento giurisprudenziale ha ritenuto emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale trattandosi di «una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziaie alle decisioni principali adottate», ribaltando il precedente orientamento, citato dal ricorrente, che negava tale possibilità (v. Sez. 5, ordinanza n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 28377; Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926; contra: Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2022, Rv. 279833; Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 ed altre). Anche in
questo caso, peraltro, l’applicazione della procedura prevista dall’art. 130 cod.proc.pen. è stata ritenuta legittima perché la modifica è limitata ad una statuizione accessoria e conseguente alle decisioni assunte in favore della parte civile, nonché agevolmente determinabile.
Deve pertanto ribadirsi, per i motivi esposti, l’illegittimità del provvedimento di correzione di errore materiale adottato dalla Corte di appello di Campobasso con l’ordinanza impugnata.
Il ricorso proposto deve, conseguentemente, essere accolto, e l’ordinanza in questione deve essere annullata senza rinvio, disponendosi altresì l’annotazione sull’originale della sentenza, in calce alla già effettuata annotazione dell’ordinanza stessa, della presente decisione del suo annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone che della presente sentenza sia fatta annotazione sull’originale dell’atto già oggetto di correzione.
Così deciso il 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente