Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18647 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/11/1995
avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta COGNOME la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della statuizione d correzione impugnata e disporsi il dissequestro e la restituzione del veicolo all’av diritto;
l’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva, con la quale ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza del 09/12/2024, con la quale il Tribunale di Piacenza ha applicato allo stesso una pena sospesa con no menzione per più reati in materia di sostanze stupefacenti. Con successivi provvedimenti (d 07/01/2025, del 08/01/2025 e, da ultimo, del 17/01/2025) il giudice ha poi disposto plu correzioni, tra le quali, con l’ultimo dei richiamati provvedimenti, anche quella , con la quale ha disposto la confisca dell’auto targata ETY938YA di proprietà del DOMI, dapprima oggetto dei dispos dissequestro e restituzione.
La impugnazione è stata affidata a un motivo unico, con il quale la difesa ha dedo violazione di – ~ e erronea applicazione della legge, quanto al provvedimento di correzione dell sentenza di patteggiamento, con il quale è stata disposta la confisca del veicolo già sequestra DOMI e successivamente restituito, giusto provvedimento a verbale del 09/12/2024, osservando la difesa che, solo per mero refuso, sarebbe stato ivi indicato, quale soggetto a favore del qual stata disposta la restituzione, il coimputato COGNOME il tenore del provvedimento di restituzion mezzo risultando chiaramente intelligibile. Quanto, poi, al ricorso allo strumento della corr dell’errore materiale, la difesa ha denunciato i vizi suindicati, avuto riguardo alle norme di artt. 205 co. 1 e 236 cod. pen. e 73 co. 4 e 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, rilevando che, durante lo svolgimento dell’udienza, a seguito di espressa richiesta della difesa, lo stesso giudice aveva dis la restituzione del mezzo per venir meno delle ragioni di mantenimento del vincolo, provvedimen poi confermato nel dispositivo di sentenza. Di talché, la successiva correzione non sare consentita, la confisca dovendo essere disposta con la stessa sentenza, fatto salvo eventua incidente di esecuzione, dopo il passaggio in giudicato, la correzione avendo determinato modificazione essenziale della sentenza, come tale non consentita dalla legge.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclus scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento di correzio dissequestro e la restituzione del veicolo all’avente diritto.
La difesa del COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a spiegare.
Intanto, occorre ricostruire i passaggi processuali anche alla stregua delle allega difensive (verbale dell’udienza del 09/12/2024, esitata nella decisione oggetto dell’inte correttivo censurato). Nella specie, infatti, il veicolo summenzionato è stato oggett
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provvedimento restitutorio motivato dal venir meno delle ragioni per il mantenimento del vinco reso nel corso dell’udienza a seguito di apposita istanza difensiva (del tutto logica apparendo la spiegazione dell’evidente refuso contenuto in detto verbale, laddove detta restituzione è s disposta nei confronti dell’imputato COGNOME nonostante l’istanza fosse stata riferita al DOMI difesa dello COGNOME avendo peraltro chiesto solo la restituzione di un cellulare, disposta ne stessa sede). Nel dispositivo della sentenza resa alla stessa udienza, in coerenza con tali passa processuali, il giudice, una volta richiamati gli artt. 240, cod. pen., 85 co. 3 e 87 co. 4, 309/1990, ha disposto il dissequestro e la restituzione dell’autovettura e la confisca del denaro incameramento da parte dello Stato – della droga e delle armi, con distruzione di esse.
La sentenza è stata oggetto di ripetuti interventi correttivi (uno inerente all’indicazi numero del fascicolo processuale, un altro riguardante l’omessa condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di altri co-imputati, infine, quello in questa sede censurato, a oggetto la confisca dell’autovettura che era stata dissequestrata). Nessuna indicazione è, tuttavi essa rinvenibile quanto al titolo della disposta confisca, atteso che il richiamo all’art. 240 nulla chiarisce, laddove il richiamo agli artt. 85, co. 3 e 87 co. 4, d.P.R. n. 309/1990 è d eccentrico, riferendosi entrambi alla sostanza stupefacente.
3. Ciò posto, il motivo è fondato.
Deve convenirsi con la difesa e con lo stesso Procuratore generale, laddove hanno stigmatizzato la circostanza che l’intervento correttivo giudiziale ha sostanzialmente determinato modifica essenziale della sentenza, disponendo non già una misura di sicurezza prevista dalla legg in via obbligatoria (quanto alla natura della confisca non emergendo neppure indicazioni uti sentenza) e frutto di eventuale dimenticanza del giudice, ma addirittura, t , in senso sfavorevole all’imputato, una decisione di segno esattamente opposto, contenuta nella sentenza e ne provvedimento adottato, con parere favorevole del pubblico ministero, nel corso dell’udienza, d tutto coerente con il dispositivo oggetto dell’intervento correttivo.
Peraltro, pur essendo stato affermato che la procedura di correzione degli errori materia applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di na accessoria (Sez. 3, n 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 – 01, in fattispecie in tema sentenza di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva omesso di disporre la co obbligatoria per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen.; n. 16714 del 12/03/ Annunziata, Rv. 286197 – 01, in fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giu aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.; Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M. Rv. 283772 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, il procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., l’omessa statuizione sulle spese sostenute parte civile in sede di legittimità), si è di contro rilevata l’abnormità di un provvedimento giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia del sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo co l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’art. 676
proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez
52007 del 16/10/2018, COGNOME, Rv. 274578 – 01; n. 25602 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279572 –
1, in ipotesi di confisca obbligatoria, nella quale si è richiamato il disposto dell’art. 676 co
pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatori; Sez. 4, n. 6
01/02/2023, COGNOME Rv. 284156 – 01, in cui il principio è stato ribadito nel caso di o applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice
trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanzi della decisione, fattispecie in tema di sospensione della patente di guida; Sez. U, n. 47502
29/09/2022, COGNOME Rv. 283754 -03, in cui si è fissato il principio per il quale, in caso di sen condanna passata in giudicato, spetta al giudice dell’esecuzione, su iniziativa del pubblico minis
porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., alla o applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, con procedimento da tenersi nelle
forme dell’art. 676 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.;
2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287510 – 01, laddove si è esclusa l’emendabilità ai sensi dell’art. 130 cod. proc pen. dell’omessa irrogazione, con il dispositivo
sentenza di condanna, di una pena prevista ex lege,
ciò integrando un errore di diritto che determina una lacuna che determina, a sua volta, ex art. 546, co. 3, cod. proc. pen., l’incompletezza dispositivo nei suoi elementi essenziali, la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l della pena, nella sua specie o nella sua quantità, essendo limitata al caso in cui l’errore sia in dell’imputato, stante l’insuperabilità del divieto di reformatio in peius, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’irrogazione della pena pecuniar che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzio disposta con la motivazione del provvedimento). Da tale lungo excursus, emerge dunque con chiarezza, nella specie, l’irrituale ricorso alla procedura di cui all’art. 130, cod. proc. pen. giudice, non già ottemperato a una previsione ex lege obbligatoria, astrattamente possibile, sia pur nei limiti fissati dalla giurisprudenza, ma addirittura sovvertito una statuizione di determinando una modifica essenziale dell’atto sul quale è intervenuto il provvedimento correttivo.
Ne discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione adottato il 1 gennaio 2025, con dissequestro del veicolo tg. TARGA_VEICOLO già sequestrato ai danni di NOME COGNOME e la sua restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione di errore materiale del 17 gennaio 20 limitatamente alla confisca e distruzione dell’auto targata TARGA_VEICOLO e dispone la restituzione predetto veicolo all’avente diritto.
Deciso il 15 aprile 2025