Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49677 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 49677 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sulla segnalazione di errore materiale relativa all’ordinanza della Settima Sezione penale n. 4683/2023 del giorno 11/01/2023, resa sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione COGNOME, che ha chiesto la correzione dell’errore materiale con l’estrapolazione dal testo dell’ordinanza n. 4683/2023 delle parti relative ad altro provvedimento; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stess norma, dall’AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto la correzione dell’ordinanza n. 4683/2023, disponendo la condanna di NOME COGNOME alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (come da nota);
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale relazione all’ordinanza n. 4683/2023, resa da questa Corte, Settima Sezione penale, il giorno 11 gennaio 2023 sul ricorso proposto da NOME COGNOME.
Con le conclusioni rispettivamente rassegnate:
il Procuratore Generale ha chiesto la chiesto la correzione dell’errore materiale co l’estrapolazione dal testo dell’ordinanza n. 4683/2023 delle parti relative ad a provvedimento;
lAVV_NOTAIO ha chiesto la correzione della medesima ordinanza, disponendo la condanna della COGNOME alle spese in favore delle parti civili (compiegando l nota spese già fatta pervenire per l’udienza del giorno 11 gennaio 2023).
3. Invero, per mero errore:
nel corpo della menzionata ordinanza n. 4683/2023 (n. sez. 444/2023) è stato riportato anche il testo dell’ordinanza (n. sez. 448/2023) pronunciata lo stesso gior provvedendo su ricorso di altro soggetto (NOME COGNOME) e ritualmente depositata; e tale testo, trascritto nella medesima pagina che contiene il dispositivo dell’ordinanza n. 4683/2023 prima di esso, deve essere eliminato (dalle parole “ritenuto in fatto” fino a “euro tremila;”)
inoltre, il medesimo dispositivo reca l’espressione “il ricorrente”, che deve ess sostituita con “la ricorrente”;
infine, l’ordinanza n. 4683/2023 e il relativo dispositivo di udienza non contengono statuizione sulle spese di parte civile, dovendosi aggiungere in calce al provvedimento e ne detto dispositivo l’espressione “nulla per le spese della parte civile”.
A tale ultimo riguardo, mette conto osservare che non deve liquidarsi alcuna somma in favore delle parti civili (RAGIONE_SOCIALE; e NOME COGNOME) per le spese di assistenza sostenute nel presente giudizio di legittimità, poich esse hanno rassegnato le proprie conclusioni rispettivamente con atto pervenuto il 3 e il gennaio 2023 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del giorno 11 gennaio 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. peri.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 263641 – 0 che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell’art. 611 cod. proc. pen. […..impone parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza camerale», pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare facoltà deduttive di replica»).
P.Q.M.
Dispone correggersi la motivazione della ordinanza emessa da questa Corte di cassazione Sez. VII, n. rac. gen. 4683/23 nei confronti di COGNOME NOME, 1’11 genna 2023, nel senso che
sia eliminato l’intero “ritenuto in fatto” che attiene ad altra ordinanza nei confr NOME AVV_NOTAIO (n. sez. 448/2023;
– sia sostituito nel dispositivo in calce alla ordinanza, il termine “il ricorrente” con “la ricorrente”;
sia aggiunta al dispositivo sul ruolo di udienza e in calce alla ordinanza la espression “nulla per le spese della parte civile”.
Manda la cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il 1ei/07/2023.