Correzione Errore Materiale: L’Importanza della Precisione nelle Sentenze della Cassazione
L’infallibilità non appartiene al sistema giudiziario, ma la sua forza risiede nella capacità di riconoscere e correggere i propri errori. La procedura di correzione errore materiale è uno strumento fondamentale per garantire la precisione e la certezza del diritto, anche ai massimi livelli della giurisdizione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come questo meccanismo funzioni per emendare sviste che, se non corrette, potrebbero generare ambiguità.
I Fatti del Caso: Un’Aggravante di Troppo
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla stessa Corte di Cassazione in un complesso procedimento penale. Nel decidere sulla posizione di una delle ricorrenti, la Corte aveva annullato la sentenza d’appello, ma con una precisazione errata. Il dispositivo della sentenza, ovvero la parte che contiene la decisione finale, faceva riferimento non solo a un determinato capo d’imputazione, ma anche a una specifica aggravante.
Il problema, rilevato successivamente, era che tale aggravante era già stata esclusa a favore dell’imputata nei precedenti gradi di giudizio. La sua menzione nel dispositivo della Cassazione era, quindi, una svista, un errore materiale che non rispecchiava la reale situazione processuale né, presumibilmente, la volontà dei giudici.
La Decisione della Corte sulla Correzione Errore Materiale
Di fronte a questa incongruenza, la Suprema Corte è intervenuta con una successiva ordinanza per disporre la correzione errore materiale. Riconoscendo che si trattava di un “mero errore materiale”, i giudici hanno ordinato l’espunzione, ovvero la cancellazione, delle parole errate dal testo del precedente dispositivo.
In particolare, è stata eliminata la frase “e all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 contestata al capo 102”. La correzione è stata disposta de plano, cioè senza la necessità di una nuova udienza, proprio in virtù della natura palese e non sostanziale dell’errore. La decisione, quindi, non è stata modificata nel suo nucleo, ma è stata semplicemente ripulita da un’imprecisione formale.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza è chiara e si fonda sulla distinzione tra errore materiale ed errore di giudizio. L’errore di giudizio riguarda una valutazione errata dei fatti o del diritto e può essere corretto solo tramite i mezzi di impugnazione ordinari. L’errore materiale, invece, è una semplice svista, una discrepanza tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione scritta, che non incide sul contenuto volitivo della decisione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto evidente che l’inclusione dell’aggravante fosse un lapsus, dato che la stessa non era più oggetto del contendere. Pertanto, l’intervento correttivo non ha alterato la sostanza della decisione presa, ma ha solo allineato il testo scritto alla corretta situazione giuridica e processuale, garantendo la coerenza dell’atto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, sottolinea un principio cardine del nostro ordinamento: la ricerca della giustizia passa anche attraverso la precisione formale degli atti che la amministrano. La procedura di correzione errore materiale si conferma come uno strumento agile ed efficace per preservare l’integrità e la chiarezza delle decisioni giudiziarie, assicurando che una semplice svista non comprometta la certezza del diritto e la corretta esecuzione di una sentenza. È una garanzia per il cittadino e una dimostrazione della capacità del sistema di auto-emendarsi, anche al suo vertice.
Cos’è una correzione di errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È una procedura che permette di correggere errori evidenti, come sviste di calcolo o di trascrizione, in una sentenza o ordinanza, senza alterarne il contenuto decisionale sostanziale.
In questo caso specifico, quale errore è stato corretto?
La Corte di Cassazione ha corretto il dispositivo di una sua precedente sentenza, eliminando il riferimento a un’aggravante che era stata erroneamente inclusa nell’annullamento, poiché tale aggravante era già stata esclusa nei precedenti gradi di giudizio.
Perché la Corte ha potuto procedere alla correzione senza una nuova udienza?
La correzione è avvenuta “de plano”, ovvero in modo semplificato e senza udienza, perché si trattava di un “mero errore materiale”. L’intervento non ha modificato la volontà del giudice espressa nella decisione, ma ha solo rettificato un’incongruenza palese nel testo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42904 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 42904 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2023
ORDINANZA
DI CORREZIONE DI ERRORE MATERAILE
Nel proc. a carico di
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
In relazione alla sentenza del 22/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Esaminati gli atti del procedimento n. 20872/2023, inerenti alla correzione di errore materiale riferito alla sentenza che ha definito il procedimento n. 20299/22 RG nei confronti di COGNOME NOME NOME, in relazione al quale è stata pronunciata sentenza all’udienza del 22/2/2023.
Rilevato che GLYPH si riscontra un errore del dispositivo riportato nel ruolo con riferimento alla ricorrente COGNOME NOME, nella parte in cui viene disposto l’annullamento della sentenza impugnata essendo errato il riferimento all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 102, in quanto tale aggravante era già stata esclusa nei giudizi di merito;
Ritenuto che, trattandosi all’evidenza di un mero errore materiale, sia possibile senz’altro provvedere de plano alla relativa correzione, ordinando clake l’espunzione dai righi 98, 99 e 100 del dispositivo medesimo, le parole, inerenti alla ricorrente COGNOME NOME “e all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 contestata al capo 102”.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 febbraio 2023 in relazione al procedimento n. 20299/22 RG nei confronti di COGNOME NOME NOME, espungendo dai righi 98,99 e 100 del dispositivo medesimo le parole, inerenti alla ricorrente COGNOME NOME, “e all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 contestata al capo 102”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023
Il Con liere estensore
Il Presidente