Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8739 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 8739 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
di ufficio, ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.,
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, pronunciata nei confronti di
NOME NOME a ORTA NOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PIETRAMONTECORVINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BOLZANO il DATA_NASCITA
visti gli atti del procedimento;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Dalla lettura della sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, depositata in data 02/02/2024, si evincono alcune interpolazioni in carattere maiuscolo che seguono l’esposizione di alcuni motivi di ricorso nel “Ritenuto in fatto” della sentenza documen e che, pur non avendo alcuna incidenza sulla motivazione ed essendo coerenti con la decisione adottata, è opportuno eliminare, in quanto evidentemente frutto di un fortuito inserimento, p
la copia informatica ufficiale, di alcune pagine del documento in bozza piuttosto che nel versione definitiva.
Le eliminazioni riguardano, nel “Ritenuto in fatto”:
nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole “APODITTICO E IN FATTO”;
nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole “RAGIONE_SOCIALE“;
nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola “irreperibili.”, le par RECIDIVA ERA CONTESTATA. NON è STATA BEN ARGOMENTATA LA QUESTIONE DELLA RIPETITIVITà poiché LA CONTESTAZIONE ACCERTATA è PROPRIO RELATIVA A NUMEROSI BOND BULGARI UTILIZZATI PER LE INDEBITE COMPENSAZIONI”; A
nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola “edittale.”, le pa “MOTIVAZIONE GENERICA, LA PENA è PROSSIMA AL MINIMO ED è STATA AUMENTATA PER L’AGGRAVANTE DEL DANNO DI RILEVANTE GRAVITà”;
nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole “che allega.”, le parole RECIDIVA ERA CONTESTATA ED è STATA ESCLUSA. .COSA VUOLE?? NON è STATA CONSIDERATA NELLA DOSIMETRIA è STATA
nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole “all’udienza del 31.5.2022”, le pa “VOLENDO ANCHE AMMETTERE LA VALUTAZIONE ERRONEA SULLA ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE, IL MOTIVO DI RICORSO NON DICE perché DEVE AVERE LA CONTINUAZIONE è GENERICO”. DELLA AVERE LA
I refusi di bozza precedentemente descritti risultano non solo evidenti, ma anche limitati alla materiale formazione del testo della sentenza depositata, nella mer esposizione dei motivi di ricorso, e, per questo, sono immediatamente emendabili, mediante la loro eliminazione.
Come già precisato dalle Sezioni Unite, sono sempre ammissibili, anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, gli interventi correttivi imposti soltanto d necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (così Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 – 01, richiamata da Sez. U, ord. n. 14422 del 10/04/2025).
Deve quindi procedersi alla correzione degli errori materiali precedentemente specificati, a norma dell’art. 625-bis, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., con l modalità già stabilite nel recente provvedimento di analogo tenore emesso dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 14422 del 10/04/2025, che ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025.
Dispone la correzione degli errori materiali della sentenza-documento n. 4556/2024 del 03/10/2023, dep. 01/02/2024 eliminando:
nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole “APODITTICO E IN FATTO”;
nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole “RAGIONE_SOCIALE“;
nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola “irreperibili.”, le paro RECIDIVA ERA CONTESTATA. NON è STATA BEN ARGOMENTATA LA QUESTIONE DELLA RIPETITIVITà poiché LA CONTESTAZIONE ACCERTATA è PROPRIO RELATIVA A NUMEROSI BOND BULGARI UTILIZZATI PER LE INDEBITE COMPENSAZIONI”; A
nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola “edittale.”, le pa “MOTIVAZIONE GENERICA, LA PENA è PROSSIMA AL MINIMO ED è STATA AUMENTATA PER L’AGGRAVANTE DEL DANNO DI RILEVANTE GRAVITà”;
nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole “che allega.”, le parole RECIDIVA ERA CONTESTATA ED è STATA ESCLUSA. .COSA VUOLE?? NON è STATA CONSIDERATA NELLA DOSIMETRIA è STATA
nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole “all’udienza del 31.5.2022”, le par “VOLENDO ANCHE AMMETTERE LA VALUTAZIONE ERRONEA SULLA ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE, IL MOTIVO DI RICORSO NON DICE perché DEVE AVERE LA CONTINUAZIONE è GENERICO”. DELLA AVERE LA
Manda alla cancelleria per le annotazioni sull’originale e per la formazione di una copia attestante nel frontespizio che il testo è la risultante delle correzioni degli errori ma di cui alla presente ordinanza.
Così deciso il 20/02/2026.