Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8154 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8154 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
NOME COGNOME
Presidente
N. 454/2026 SEZ.
NOME COGNOME COGNOME
rel. AVV_NOTAIO
REGISTRO GENERALE N. 240/2026
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento c/ NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte di cassazione accolga la richiesta di correzione materiale sul punto dedotto.
RITENUTO IN FATTO
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
considerato che nella epigrafe della sentenza n. 32780/2025 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 12 settembre 2025, depositata il 3 ottobre 2025, per mero errore materiale il nome di battesimo del difensore dell’imputato è stat o indicato quale ‘NOMENOME in luogo di ‘NOMENOME;
vist o l’ art. 625bis , comma 3, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella epigrafe della sentenza n. 32780/2025 deliberata da questa Sezione il 12/09/2025 nel senso che lì dove è scritto “AVV_NOTAIO” si legga e si intenda “AVV_NOTAIO“. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso il 18 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME