Correzione Errore Materiale: La Cassazione Interviene per Chiarire una Sentenza
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Un singolo errore può generare incertezza e complicare l’esecuzione di una decisione. Fortunatamente, l’ordinamento prevede strumenti per sanare le sviste, come la procedura di correzione errore materiale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come questo meccanismo garantisca chiarezza e coerenza negli atti giudiziari.
Il Contesto: Una Sentenza con un’Omissione
Il caso trae origine da una sentenza della stessa Corte di Cassazione che aveva parzialmente accolto il ricorso di un imputato. I giudici avevano deciso di annullare la sentenza di condanna precedente, ma solo per alcuni specifici reati e per un’aggravante. In particolare, l’annullamento riguardava l’aggravante contestata nel capo 8) e i reati descritti nei capi 4) e 7).
Tuttavia, al momento di redigere il dispositivo, ovvero la parte finale e decisoria della sentenza, per una mera svista era stato omesso il riferimento al reato del capo 7). La formula conclusiva menzionava solo l’aggravante e il reato del capo 4), creando una discrepanza tra la volontà dei giudici, emersa durante la discussione, e il testo scritto.
La Procedura di Correzione Errore Materiale in Azione
Sia il Pubblico Ministero che la difesa dell’imputato hanno rilevato l’incongruenza e hanno chiesto l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Questo articolo consente allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di correggere errori od omissioni che non determinino la nullità dell’atto e che non modifichino la sostanza della decisione.
La Corte, investita della questione, ha constatato che si trattava di un classico esempio di errore materiale emendabile. L’omissione non era frutto di un ripensamento o di una diversa valutazione giuridica, ma di una semplice dimenticanza nella trascrizione della decisione finale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lineare e si fonda sulla necessità di ripristinare la coerenza interna della sentenza originaria. La Corte ha osservato che la decisione di annullamento riguardava inequivocabilmente anche il reato di cui al capo 7), come risultava dagli atti e dalla discussione in camera di consiglio. L’omissione nel dispositivo era, quindi, un puro lapsus calami che doveva essere rettificato.
Di conseguenza, i giudici hanno ordinato di integrare il dispositivo della sentenza, aggiungendo l’espressione “e al reato di cui al capo 7” alla parte già presente. Con questo semplice ma cruciale intervento, la Corte ha assicurato che il testo del provvedimento riflettesse fedelmente la decisione presa, eliminando ogni possibile ambiguità interpretativa.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione e della Certezza del Diritto
Questo caso, pur nella sua semplicità procedurale, sottolinea un principio cardine dello stato di diritto: la certezza e la chiarezza delle decisioni giudiziarie. La procedura di correzione errore materiale non è un modo per alterare una sentenza a posteriori, ma uno strumento essenziale per garantire che gli atti giudiziari siano privi di imperfezioni formali. Assicura che ciò che viene eseguito sia esattamente ciò che il giudice ha deciso, tutelando i diritti di tutte le parti coinvolte e preservando la coerenza e l’affidabilità del sistema giudiziario.
Che cos’è un errore materiale secondo la legge?
È una svista puramente formale, come un errore di battitura o un’omissione, contenuta in un provvedimento giudiziario, che non cambia la sostanza della decisione presa dal giudice.
Come si procede alla correzione di un errore materiale in una sentenza penale?
Si attiva una procedura specifica, prevista dall’art. 130 del codice di procedura penale, che consente allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di correggerlo. Le parti, come il Pubblico Ministero o il difensore, possono richiederne l’attivazione.
Qual era l’errore specifico corretto in questa ordinanza?
Nel dispositivo di una precedente sentenza di annullamento, la Corte aveva omesso di menzionare uno dei capi d’imputazione (il capo 7) per cui era stato deciso l’annullamento. L’ordinanza ha aggiunto il riferimento mancante per allineare il testo scritto alla decisione effettiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 5032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sulla procedura di correzione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione n. 25652 del 2024 emessa all’udienza de 07/03/2024 su ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Taurianova il 11/06/1964
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che si proceda al correzione dell’errore materiale;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo si proceda alla correzione dell’errore materiale.
OSSERVA
Rilevato che con la sentenza della Sesta Sezione n. 25652 del 2024, emessa all’udienza del 07/03/2024 su ricorso proposto da COGNOME Salvatore, è s deciso l’annullamento con rinvio nei confronti del predetto della sente impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. contestata nel capo 8), nonché ai reati di cui ai capi 4) e 7);
Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo non è stato inserito il riferimento al reato di cui al capo 7) e che, versandosi in un’ipotesi di errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., deve dunque provvedersi alla correzione del dispositivo della su menzionata sentenza.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25652 emessa da questa Corte il 7 marzo 2024, nel senso che, ove è scritto “nonchè al reato di cui al capo 4)”, si aggiunga l’espressione “e al reato di cui al capo 7”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’originale.
Così deciso il 15/Q1725.