Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8185 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 11/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, detto NOME, nato i Nigeria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/08/2025 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, con ordinanza in data 11 agosto 2025, ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di NOME (detto NOME) in relazione al reato di omicidio di cui agli art. 575 cod. pen. commesso a Torino il 30 luglio 2025.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. con riferimento al decreto di fissazione dell’udienza con conseguente nullità dello stesso e di tutti gli atti successivi. Nel primo motivo la difesa rileva che la modifica effettuata dal giudice della convalida della contestazione contenuta nell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida circa la data e il luogo di commissione del reato, da ‘ Commesso in Genova 08/08/2025 ‘ a ‘ Torino, 30.07.2025 ‘, non sarebbe qualificabile come correzione di errore materiale perchØ la differenza sarebbe sostanziale e che ciò avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa.
2.2. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. in relazione all’art. 390, comma 2, cod. proc. pen. Nel secondo motivo, strettamente connesso con il primo, il ricorrente rileva che l’errore della contestazione contenuta originariamente nell’avviso avrebbe compromesso l’attività difensiva in quanto non si sarebbe così consentita una partecipazione informata del difensore per cui l’atto non avrebbe raggiunto lo scopo. Sotto altro profilo, poi, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente in quanto il giudice avrebbe omesso di rispondere alle questioni poste in ordine all’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e alla violazione del diritto di difesa derivata dalla modifica apportata alla contestazione.
2.3. Violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu. Nel terzo motivo la difesa rileva che il mancato invio di copia degli atti, debitamente richiesti alle ore 14.06 di sabato 9 agosto, non appena ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza, avrebbe compromesso il diritto di difesa e che questo non sarebbe stato sanato concedendo un termine di soli 15 minuti per la consultazione del fascicolo la mattina del lunedì. Ciò senza che possa, d’altro canto, avere alcun rilievo quanto sostenuto dal giudice circa la possibilità di accedere al fascicolo dalle ore 7,30 della stessa mattina di lunedì 11 agosto 2025. Nello specifico, infine, la difesa rileva che la nullità dell’udienza di convalida determina la conseguente nullità dell’interrogatorio effettuato nel corso della stessa.
In data 4 novembre 2025 Ł pervenuta la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. con riferimento al decreto di fissazione dell’udienza con conseguente nullità dello stesso e di tutti gli atti successivi e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. in relazione all’art. 390, comma 2, cod. proc. pen. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente perchØ il giudice avrebbe omesso di rispondere alle osservazioni della difesa in ordine all’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e alla violazione del diritto di difesa derivata dalla modifica apportata alla contestazione.
Le doglianze sono infondate.
2.1. La difesa, nello specifico, rileva che la modifica effettuata dal giudice della convalida della contestazione contenuta nell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida circa la data e il luogo di commissione del reato, da ‘ Commesso in Genova 08/08/2025 ‘ a ‘ Commesso in Torino, 30.07.2025 ‘, non sarebbe qualificabile come correzione di errore materiale perchØ la differenza sarebbe sostanziale e che ciò, anche impedendo la partecipazione informata del difensore, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa.
L’errore relativo alla data e al luogo di commissione del reato, considerato che l’avviso si riferiva a una convalida per un ‘fermo’ e non per un arresto in flagranza, Ł, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di ricorso, qualificabile come materiale.
In ordine alla possibilità di qualificare come errore materiale la correzione della data di commissione del reatosi deve ribadire quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità per la quale«in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, integra una mera correzione dell’errore materiale contenuto nel capo di imputazione ex art. 130 cod. proc. pen., e non una modifica dello stesso rilevante ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., la precisazione nel corso del processo della data di commissione del reato e del nominativo dell’acquirente delle sostanze, non comportando la stessa un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa» (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547 – 01).
Si Ł affermato, ancora, che: «non Ł affetta da abnormità l’ordinanza con cui il Tribunale dispone ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purchØ l’errata indicazione sia da ascriversi a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile» (Sez. 2, n. 14536 del 13/03/2018, Reginato, Rv.
272689 – 01); «nell’ambito del giudizio abbreviato incondizionato, la precisazione della data del commesso reato non costituisce modifica dell’imputazione, vietata dall’art. 441 cod. proc. pen., quando non tocca il nucleo sostanziale dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa» (Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506 – 01)
Ciò anche considerato che la correzione dell’errore materiale disposta non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il legale di fiducia nominato, oltre a poter consultare il fascicolo anche solo in udienza, come avvenuto, ha potuto, o avrebbe potuto, assumere informazioni sul punto all’atto della comunicazione effettuata dalla polizia giudiziaria (cfr. art. 386, comma 2 cod. proc. pen.) e lo stesso, poi, avrebbe potuto comunque avere un colloquio con il proprio assistito prima della convalida, anche il sabato stesso o la domenica ex art. 104 cod. proc. pen.
2.2. La mancanza di una specifica motivazione in merito alle osservazioni della difesain ordine alla modifica apportata alla contestazione non determina la nullità del provvedimento a fronte di una decisione che risulta giuridicamente corretta.Sul punto, infatti, va ribadito che, quando Ł sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione Ł giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME, Rv. 186998; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018 – dep. 22/06/2018, COGNOME, Rv. 273296Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322), e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu con riferimento al mancato invio degli atti, debitamente richiesti alle ore 14.06 di sabato 9 agosto, inadempienza che avrebbe compromesso il diritto di difesa e che non sarebbe stata sanata con la concessione di un termine di soli 15 minuti per la consultazione del fascicolo la mattina del lunedì.
La doglianza Ł infondata.
Il termine accordato alla difesa per avere contezza del fascicolo, seppure contenuto, Ł stato comunque sufficiente a garantire la partecipazione informata del difensore all’udienza.
Lo stesso, infatti, come pure in precedenza indicato, ha avuto la notifica in tempo utile per acquisire le informazioni necessarie, anche interloquendo con il proprio assistito (Sez. 5, n. 11977 del 27/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272660 – 01; Sez. 6, n. 6672 del 18/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246078 – 01). Senza che, data la tipicità della tempistica del rito, possa assumere rilievo il mancato invio degli atti, peraltro richiesti in orario in cui l’ufficio della cancelleria non era aperto al pubblico.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME