Correzione Errore Materiale: Quando la Forma è Sostanza
Nel mondo del diritto, la precisione terminologica non è un mero vezzo stilistico, ma un pilastro fondamentale per la certezza dei rapporti giuridici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come anche il più piccolo dettaglio formale richieda attenzione e, se necessario, una correzione errore materiale per garantire la piena validità e comprensibilità di una decisione. L’ordinanza in esame mostra il meccanismo con cui il sistema giudiziario può auto-correggersi, sanando sviste che, sebbene non incidano sul cuore della decisione, potrebbero generare incertezze.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione discusso in camera di consiglio. All’esito dell’udienza, la Suprema Corte aveva emesso un dispositivo di annullamento con rinvio. Nello specifico, la Corte aveva deciso di annullare un provvedimento e di rimettere gli atti al Magistrato di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio.
Tuttavia, nel redigere il dispositivo, era stato commesso un errore: l’atto impugnato, oggetto dell’annullamento, era stato qualificato come “ordinanza”, mentre in realtà si trattava di un “decreto”. Una differenza che, seppur apparentemente minima per un non addetto ai lavori, ha un preciso significato giuridico e procedurale.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
Accortasi della svista, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta d’ufficio per sanare l’imprecisione. Con l’ordinanza che analizziamo oggi, i giudici hanno disposto la rettifica del precedente dispositivo. Hanno chiarito che, laddove era scritto “Annulla l’ordinanza impugnata”, si dovesse intendere e leggere “Annulla il decreto impugnato”.
Questo intervento non riapre la discussione sul merito della causa, né modifica la sostanza della decisione originaria. L’annullamento del provvedimento e il rinvio al Magistrato di sorveglianza restano pienamente validi. La correzione serve unicamente a ristabilire la coerenza formale tra il contenuto della decisione e la natura effettiva dell’atto che ne era oggetto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di questa ordinanza è tanto semplice quanto fondamentale: la necessità di eliminare un’inesattezza derivante da un mero errore di trascrizione. La Corte ha rilevato che il provvedimento oggetto della pronuncia di annullamento, emesso in data 28 aprile 2025, aveva la forma giuridica del decreto. L’indicazione del termine “ordinanza” nel dispositivo era, quindi, frutto di una svista materiale.
Poiché tale errore non alterava la volontà espressa dai giudici nel decidere la causa, ma rappresentava solo un’imprecisa descrizione dell’atto impugnato, si è potuto procedere con la procedura snella della correzione errore materiale. Questa procedura è prevista proprio per rimediare a sviste, errori di calcolo o altre omissioni che non intaccano il contenuto concettuale e logico-giuridico della pronuncia.
Conclusioni
Questo caso, nella sua essenzialità, ci insegna un principio cardine del nostro ordinamento: l’importanza della precisione e della coerenza formale negli atti giudiziari. La possibilità per il giudice di correggere i propri errori materiali è uno strumento di efficienza che evita l’inutile dispendio di risorse processuali per impugnazioni basate su meri lapsus. La decisione della Cassazione riafferma che, sebbene la giustizia si concentri sulla sostanza delle controversie, la correttezza della forma è il veicolo indispensabile per garantire che quella sostanza sia comunicata in modo chiaro, inequivocabile e giuridicamente inattaccabile.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È una svista puramente formale, come un errore di battitura, di calcolo o di trascrizione, che non riflette un errore nel processo logico-decisionale del giudice. Può essere corretto con una procedura specifica senza necessità di impugnare la decisione nel merito.
Quale errore specifico è stato corretto in questo caso?
La Corte di Cassazione ha corretto il proprio dispositivo precedente, sostituendo la parola “ordinanza” con “decreto”. L’atto che era stato annullato era infatti un decreto, e l’indicazione errata era dovuta a una semplice svista di trascrizione.
La correzione dell’errore ha cambiato la decisione originale della Corte?
No, la sostanza della decisione è rimasta invariata. L’ordinanza di correzione specifica che “fermo il resto”, il provvedimento impugnato è annullato con rinvio per un nuovo giudizio, esattamente come stabilito in origine. È stata modificata solo la qualificazione formale dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32838 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 32838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che in relazione al procedimento RG n. 17759/2025, avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di COGNOME trattato dalla Prima sezione penale nella camera di consiglio del 12/09/2025, n ruolo dell’udienza è stato inserito il seguente dispositivo “Annulla l’ordin impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Bari”;
rilevato che per mero errore materiale nel suddetto dispositivo è stato indic “Annulla l’ordinanza impugnata”, anziché “Annulla il decreto impugnato”;
considerato che deve procedersi alla correzione dell’evidenziato errore materia in quanto il provvedimento del 28 aprile 2025, oggetto della pronuncia d annullamento con rinvio, ha la forma del decreto.
P.Q.M
la Corte dispone la correzione dell’errore materiale del dispositivo inserito ruolo dell’udienza in camera di consiglio della prima sezione penale della Corte cassazione in data 12/09/2025, relativo al procedimento n.17759/2025, ricorrente NOME COGNOME, nel senso che laddove è scritto “Annulla l’ordinanza impugnata” deve intendersi scritto e leggersi “Annulla il decreto impugnato” fermo il resto. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2025.