Correzione errore materiale e spese legali: il caso
L’accuratezza formale degli atti giudiziari è un pilastro fondamentale per la certezza del diritto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione mette in luce uno strumento essenziale per garantire tale precisione: la correzione errore materiale. Questo caso specifico riguarda l’omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese legali a favore di una parte civile ammessa al gratuito patrocinio, un dettaglio apparentemente minore ma di cruciale importanza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione. Durante un’udienza tenutasi a giugno, la Corte aveva deciso sulla causa, ma nel trascrivere il dispositivo, ovvero la parte decisionale del provvedimento, era incorsa in un errore. Nello specifico, era stata omessa la statuizione relativa alla richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile. Quest’ultima, essendo stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, aveva diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, anche se con modalità particolari.
Accortasi d’ufficio della svista, la stessa Corte ha attivato la procedura per rimediare all’omissione, evidenziando come la mancanza non incidesse sulla volontà decisionale espressa, ma costituisse unicamente un errore di redazione.
La Decisione della Corte e la correzione errore materiale
Con una successiva ordinanza emessa a luglio, la Suprema Corte ha disposto la correzione errore materiale del precedente ruolo d’udienza. La Corte ha stabilito che, dopo la parte del dispositivo che ordinava la ‘cassa delle ammende’, venisse aggiunto un nuovo periodo. Questo nuovo testo condanna esplicitamente l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L’ordinanza precisa inoltre le modalità di liquidazione e pagamento: la quantificazione esatta delle spese non spetta alla Cassazione, ma sarà determinata dalla Corte di Appello di Trieste con un decreto separato. Il pagamento, conformemente alla normativa sul gratuito patrocinio, non andrà direttamente alla parte civile o al suo avvocato, ma dovrà essere effettuato in favore dello Stato.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è semplice e diretta: si è trattato di un ‘mero errore materiale’. La Corte ha verificato che esistevano le conclusioni scritte e la nota spese depositate dalla parte civile, e che quindi la questione doveva essere decisa. L’omissione nel dispositivo non rifletteva una volontà di rigettare la richiesta, ma una semplice dimenticanza nella fase di trascrizione. La procedura di correzione, prevista dal codice, consente di sanare tali vizi formali in modo rapido ed efficiente, senza la necessità di impugnare la decisione. La Corte ha agito per ripristinare la completezza del provvedimento e tutelare il diritto della parte civile a vedere regolate le spese di lite, assicurando al contempo che lo Stato, che aveva anticipato i costi tramite il gratuito patrocinio, potesse recuperare le somme dalla parte soccombente.
Le Conclusioni
Questo caso offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che anche il più alto organo giurisdizionale può incorrere in sviste formali, ma l’ordinamento prevede gli strumenti idonei per porvi rimedio. La procedura di correzione errore materiale è essenziale per evitare che meri lapsus compromettano la giustizia sostanziale. In secondo luogo, illustra un aspetto specifico del funzionamento del gratuito patrocinio: quando la parte ammessa al beneficio risulta vittoriosa e ha diritto al rimborso delle spese, queste vengono liquidate e pagate allo Stato, come giusto ristoro per l’onere sostenuto. La decisione, quindi, non solo corregge un errore, ma riafferma la corretta applicazione delle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, garantendo la coerenza e l’efficacia del sistema.
Cos’è un ‘errore materiale’ in un provvedimento giudiziario?
È una svista puramente formale, come un’omissione, un errore di calcolo o di trascrizione, che non altera la volontà e il contenuto sostanziale della decisione del giudice. Può essere corretto con una procedura specifica senza bisogno di un nuovo processo.
Cosa accade se un giudice dimentica di pronunciarsi sulle spese legali di una parte ammessa al gratuito patrocinio?
Come dimostra questo caso, se l’omissione è un mero errore materiale, la stessa autorità giudiziaria può correggere il proprio provvedimento con un’ordinanza successiva, integrando la decisione con la statuizione mancante relativa alla condanna e liquidazione delle spese.
A chi vengono pagate le spese legali quando la parte vincitrice è assistita dal gratuito patrocinio?
Le spese legali non vengono pagate alla parte vincitrice o al suo avvocato, ma direttamente allo Stato. Questo avviene perché è lo Stato ad aver anticipato i costi della difesa, e la condanna della parte soccombente serve a rimborsare l’erario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOLEDO MANZUETA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
1.A seguito di verifica di ufficio si è accertato che per l’udienza del 20 giugno 2024, nel procedimento relativo al ricorso proposto da COGNOME NOME, il dispositivo trascritto sul ruolo – per mero errore materiale- non reca la statuizione sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile COGNOME NOME, ammessa al gratuito patrocinio. Vi erano conclusioni scritte e nota spese in procedura a trattazione scritta.
Va pertanto corretto l’errore materiale nel modo che segue.
P.Q.M.
Dispone che il ruolo di udienza del 20 giugno 2024 in relazione al procedimento n.15231/2024 nei confronti di COGNOME NOME sia corretto nel senso che dopo le parole “cassa delle ammende” sia aggiunto il seguente periodo: ” condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, COGNOME NOME, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Trieste con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato”. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso in data 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore