Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20650 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20650 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Torre del Greco il 11/07/1957 avverso l’ordinanza del 12/09/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 settembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale formulata dal Procuratore generale in riferimento al dispositivo della sentenza di quella stessa Corte n. 3122 del 21 aprile 2023, al quale veniva perciò aggiunta la dizione: “Ordina la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati di cui ai capi B), C) e D) salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, qualora essa non sia
possibile, la confisca di beni di cui il COGNOME abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”. Con la stessa ordinanza, era stata accolta anche la ulteriore richiesta di correzione del dispositivo della sentenza di primo grado, del Gip del Tribunale di Bologna del 16 aprile 2021, nel senso che, dopo la locuzione “ordina la confisca del prezzo”, andasse aggiunta la locuzione “o del profitto”.
Avverso l’ordinanza COGNOME Vincenzo, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, rilevando, con un primo motivo di doglianza, l’inosservanza dell’art. 665 cod. proc. pen., per l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Bologna rispetto alla richiesta correzione. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione competente avrebbe dovuto essere individuato in quello di primo grado, perché la Corte d’appello aveva riformato la sentenza del Gip solo in punto di pena.
In secondo luogo, la difesa lamenta l’inosservanza dell’art. 127 cod. proc. pen., per l’omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza camerale fissata.
Con una terza censura, si denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen., per l’erronea indicazione, nell’avviso ricevuto dall’imputato, dell’oggetto della procedura camerale, nella “destinazione del corpo del reato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in tema di correzione di .errore materiale di sentenza divenuta irrevocabile, la relativa competenza spetta solo al giudice dell’esecuzione che può procedervi unicamente secondo la disciplina del procedimento esecutivo e non a norma dell’art. 130 cod. proc. pen., essendo tale ultima modalità utilizzabile solo con riguardo agli atti da lui stesso emessi (Sez. 1, n. 3627 del 11/01/2022, Rv. 282497 – 01). Da ciò consegue che nel caso di specie si verte in tema di incidente di esecuzione e non in tema di correzione di errore materiale, nonostante il provvedimento impugnato contenga riferimenti all’art. 130 cod. proc. pen.
Deve poi osservarsi che, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis ex art. 665 cod. proc. pen. va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di
una persona diversa dall’istante (ex plurimis, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802; Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Rv. 262987).
1.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia fatto corretto applicazione di questi principi, perché l’esigenza dell’unitarietà dell’esecuzione si presenta anche rispetto agli imputati nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata riformata solo in punto di pena. Tale situazione è riscontrabile nel caso di specie, avuto riguardo alla riforma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità nei confronti del coimputato.
1.2. Quanto al secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi come sia scorretta l’affermazione della difesa secondo cui il difensore di fiducia presente in primo grado e in appello avrebbe dovuto essere considerato tale anche nel giudizio oggetto della presente impugnazione. La difesa trascura di considerare che si tratta – come visto – di un giudizio svolto dal giudice dell’esecuzione e non di una correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.
Trova dunque applicazione il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione (ex plurimis, Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Rv. 279443; Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629).
1.3. Inammissibile è il terzo motivo di doglianza: la difesa non nega che l’imputato abbia regolarmente ricevuto l’avviso per l’udienza camerale davanti al giudice dell’esecuzione, ma si limita ad affermare che l’oggetto di tale avviso (“destinazione del corpo di reato”). sarebbe stato erroneo. A prescindere dalla genericità di tale affermazione, non suffragata dall’effettiva produzione dell’avviso in questione, non presente in atti, risulta comunque assorbente il rilievo che la “destinazione del corpo di reato” era effettivamente l’oggetto del procedimento svoltosi di fronte al giudice dell’esecuzione, trattandosi di confisca, ovvero di destinazione del prezzo o del profitto del reato.
Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/02/2023.