Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42790 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di FORLI’
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 febbraio 2024, il Tribunale di Forlì, richiamati gli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., che regolano l’applicazione della pena su richiesta delle parti, applicava nei confronti di NOME, in ordine ai reati contestati a coste nel procedimento iscritto al n. 3526/22 R.G.N.R. e al n. 50/24 R.G. Dib., la pena di mesi 2 di reclusione ed euro 6.667,00 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’indicata sentenza con atto articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce difetto di correlazione fra la pena oggetto della richiesta di applicazione concordata fra le parti e quella che è stata applicata dal Tribunale di Forlì.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’illegalità della pena detentiva irrogata in relazione al reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 22, comma 12-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Nella citata sentenza, le conclusioni delle parti sono indicate come segue: «Le parti formulano istanza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., come da documento che la difesa produce, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Pena finale: mesi 2 e giorni 20 di reclusione, ed C 4.445 di multa».
1.2. Nel dispositivo della sentenza stessa è indicato «letti gli artt. 444 e 448 c.p.p. applica nei confronti di COGNOME la pena di mesi due di reclusione ed euro 6.667 di multa; pena sospesa».
1.3. Il confronto fra i due brani della sentenza rende palese che non vi è correlazione fra la richiesta e il dispositivo.
Tale mancanza di correlazione integra vizio di violazione di legge che può formare oggetto di ricorso per cassazione, come espressamente stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In conclusione, per la ragione suddetta la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Forlì che, in diversa persona fisica, svolgerà nuovo giudizio nel rispetto della legge. Sono assorbite, conseguentemente, le censure formulate con il secondo e il terzo motivo del ricorso per cassazione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024.