Correlazione tra Accusa e Sentenza: Quando una Modifica del Fatto Non Viola il Diritto di Difesa
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è un pilastro del giusto processo penale. Esso garantisce che l’imputato sia giudicato per lo stesso fatto che gli è stato contestato, permettendogli di preparare una difesa adeguata. Ma cosa succede se la sentenza descrive il fatto in modo leggermente diverso rispetto all’imputazione originaria? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, stabilendo che non ogni divergenza costituisce una violazione, ma solo quella che pregiudica concretamente il diritto di difesa.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato veniva condannato in appello. Decideva quindi di ricorrere in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Nello specifico, l’imputato sosteneva che il fatto per cui era stato condannato si era verificato in un luogo diverso rispetto a quello indicato nel capo d’imputazione. A suo avviso, questa discrepanza avrebbe dovuto portare all’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte e la Correlazione tra Accusa e Sentenza
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito un orientamento consolidato, basato su una pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui per aversi una violazione del principio in esame non è sufficiente un mero confronto letterale tra l’accusa e la decisione.
È necessaria, invece, una “trasformazione radicale” degli elementi essenziali del fatto contestato, tale da generare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e causare un “reale pregiudizio dei diritti della difesa”. Se l’imputato, nel corso del processo, è stato messo nella condizione concreta di difendersi su tutti gli aspetti del fatto, così come ricostruito dal giudice, non si può parlare di alcuna violazione.
L’Importanza dell’Iter Processuale
La Corte ha sottolineato che l’indagine sulla violazione di questo principio deve tenere conto dell’intero svolgimento del processo. Nel caso specifico, è stato evidenziato come l’imputato avesse avuto piena conoscenza di tutti i termini della contestazione, non solo tramite gli atti di indagine, ma soprattutto grazie all’istruttoria dibattimentale. Durante il dibattimento, le parti avevano avuto l’opportunità di confrontarsi sulla reale dinamica dei fatti, inclusa la precisa localizzazione dell’evento. Di conseguenza, l’imputato era stato posto nella concreta condizione di difendersi sull’oggetto effettivo dell’imputazione, al di là della discrepanza formale presente nell’atto iniziale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di dare una lettura sostanziale e non meramente formalistica delle garanzie difensive. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non serve a sanzionare ogni minima imprecisione dell’atto d’accusa, ma a proteggere l’imputato da condanne a sorpresa, pronunciate per un fatto del tutto nuovo o diverso da quello per cui si è celebrato il processo.
I giudici hanno chiarito che il ricorrente non può limitarsi a segnalare la mancata coincidenza formale tra l’imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza. Deve, invece, allegare e dimostrare il concreto pregiudizio che tale divergenza ha causato all’esercizio del suo diritto di difesa. Se, come nel caso di specie, le parti si sono confrontate nel processo sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, non sussiste alcuna violazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma un principio di fondamentale importanza pratica: il diritto di difesa è violato solo quando la modifica del fatto contestato è sostanziale e inaspettata, impedendo all’imputato di articolare un’efficace strategia difensiva. Una semplice variazione, come quella relativa al luogo del commesso reato, non è di per sé sufficiente a invalidare la sentenza se dall’intero iter processuale emerge che l’imputato ha avuto piena contezza e possibilità di contraddittorio su tutti gli elementi della vicenda. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Quando una modifica dei fatti tra accusa e sentenza costituisce una violazione del diritto di difesa?
Una violazione si verifica solo quando avviene una “trasformazione radicale” degli elementi essenziali del fatto, tale da creare incertezza sull’imputazione e causare un reale pregiudizio al diritto di difesa, impedendo all’imputato di difendersi adeguatamente.
Una differenza sul luogo del reato tra l’atto di accusa e la sentenza è sufficiente per annullare la condanna?
No, secondo questa ordinanza non è sufficiente. Se l’imputato, attraverso l’iter processuale e l’istruttoria dibattimentale, ha avuto modo di conoscere e difendersi riguardo al luogo effettivo in cui il fatto è avvenuto, la semplice discrepanza formale non costituisce una violazione del principio di correlazione.
Cosa deve fare chi ricorre per cassazione lamentando la violazione di questo principio?
Il ricorrente non può limitarsi a segnalare la discrepanza formale tra accusa e sentenza. Deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio che tale differenza ha causato al suo diritto di difesa, provando di non aver avuto l’opportunità di confrontarsi nel processo sulla ricostruzione del fatto poi adottata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11027 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 14/09/1985
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando, con un unico motivo, violazione della legge processuale, in particolar difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza impugnata, dal momento che i fatto, per il quale è stato condannato, è avvenuto in un luogo diverso rispetto a quello ind nel capo di imputazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2.11 motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, i che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiud dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del pri suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del t insussistente quando l’imputato, attraverso /”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U., n. 36551 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248051).
3.Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pe immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici della Corte territoriale, in penultima pagina hanno escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa contestat e decisione adottata, dando correttamente conto dei dati processuali dai quali risulta che fatto le parti avessero avuto l’opportunità di dare vita al contraddittorio (cfr. Sez. 4, n.32 08/01/2021, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 281997-09: «In tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a seg mancanza formale di coincidenza tra l’imputazione originaria e il fatto ritenuto in senten dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l’esercizio del dir difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata giudice, le parti si siano confrontate nel processo»). In particolare è stato evidenziato come il ricorrente avesse avuto modo di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli si attraverso gli atti di indagine a suo carico che dall’istruttoria dibattimentale compiuta e, come sia stato nella concreta condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.