Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11237 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11237 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME (Baresic NOME), nata a Boblingen (Germania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte di appello di Caltanissetta ha riconosciuto ai fini dell’esecuzione la decisione eme dall’Autorità giudiziaria Amtsgericht Boblingen (Germania) in data 9 aprile 2024 definitiva il 5 novembre 2024, con la quale NOME è stata condannata, pe il reato di falsità in documenti di cui al § 267 Abs 1 del StGB, al pagamento de sanzione pecuniaria di C. 1162,00;
rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, COGNOME, deducendo un unic motivo con il quale prospetta violazione di legge, in relazione agli artt. 24
Cost. e 6 CEDU, e vizio di motivazione, atteso che, nelle informazioni allegate al decreto penale di condanna, notificato alla RAGIONE_SOCIALE dall’Autorità giudiziaria tedesca, mancava qualsiasi indicazione idonea a consentire alla ricorrente di comprendere che, in mancanza di nomina di difensore di fiducia, sarebbe stata difesa da un difensore di ufficio, né che la stessa potesse accedere al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di condizioni economiche disagiate, omissioni che, essendo la RAGIONE_SOCIALE impossibilitata a sostenere i costi di una difesa fiduciaria, le avevano impedito di presenziare all’udienza fissata dall’Autorità giudiziaria tedesca, di talché l’opposizione a sua firma non veniva presa in esame ed il decreto penale diventava irrevocabile;
rilevato che il difensore della ricorrente, che non è comparso, ha trasmesso conclusioni scritte;
ritenuto che, contrariamente all’assunto difensivo, la questione sollevata con il motivo di ricorso non risulta devoluta all’attenzione della Corte di appello, sicché la sua prospettazione per la prima volta in questa sede risulta inammissibile, e, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 24 marzo 2026
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME )