Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2698 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2698 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PETRONA’ il DATA_NASCITA
Altre parti non ricorrenti:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia avverso la sentenza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di Crotone. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, con sentenza emessa in data 19/6/2025, ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La difesa ha impugnato la suddetta pronuncia, articolando i seguenti motivi di ricorso.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. 115/2002; erronea interpretazione del concetto di convivenza familiare.
Secondo motivo: violazione dell’art. 57 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, mancata considerazione della disciplina del peculio carcerario.
Terzo motivo: erronea applicazione dei precedenti giurisprudenziali; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della convivenza ai fini della determinazione del reddito valutabile ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 309/90.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria scritta, nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso e replicando alle argomentazioni contenute nella requisitoria del P.G., ha insistito nel richiedere l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Occorre, ai fini di una più chiara comprensione della vicenda che occupa, ripercorrere preliminarmente i fatti ed il contenuto del provvedimento impugnato.
Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 28/10/2023.
In seguito ad accertamenti della Guardia di Finanza, il beneficio veniva revocato con decreto n. 415/23 R.G. del Tribunale di Crotone, Sezione penale.
La revoca dell’ammissione al beneficio era fondata sulla circostanza dell’omessa dichiarazione della convivenza con COGNOME NOME e sulla
circostanza dell’omessa indicazione dei redditi da quest’ultimo percepiti, che, sommati a quelli del richiedente, avrebbero determinato il superamento della soglia reddituale prevista dall’art. 76 del d.P.R. 115/2002.
Avverso il provvedimento di revoca aveva proposto opposizione COGNOME NOME, il quale lamentava che il rapporto di convivenza con COGNOME NOME, nel 2022, anno di riferimento per valutare la ricorrenza dei requisiti di reddito per l’ammissione, era stato ritenuto sulla base del solo dato formale della residenza anagrafica, non accompagnato da alcuna verifica circa la stabile convivenza tra i due. Nella realtà, deduceva l’opponente, egli non aveva mai convissuto con COGNOME NOME, essendo questi detenuto da lungo tempo allorquando il richiedente si stabilì nella sua abitazione.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, con sentenza del 19/6/2025, rigettava l’opposizione, all’uopo evidenziando come la circostanza che COGNOME NOME fosse detenuto nell’anno di riferimento, non escludesse di per sé il rapporto di convivenza rilevante ai fini dell’accertamento dei redditi del richiedente. Invero, rammentava, ai sensi dell’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dall somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
A sostegno del decisum citava l’orientamento di questa Corte, in base al quale “i/ rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica, e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi” (così Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153).
La sentenza di rigetto, il cui contenuto è stato testé richiamato, è avversata dalla difesa del richiedente, che, nel primo e nel terzo motivo di ricorso, si duole della erronea interpretazione del concetto di “convivenza” a cui ha aderito il provvedimento impugnato e del cattivo governo del principio giurisprudenziale secondo cui lo stato di detenzione non escluderebbe il legame di convivenza familiare.
La difesa evidenzia come detto principio operi solo quando sussistano effettivi legami familiari stabili e duraturi tra i soggetti interessati, da esclude nel caso del mero dato anagrafico.
La difesa osserva che la situazione di convivenza richiamata nell’art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, da cui dipende la determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell’ammissione al beneficio, ha riguardo a situazioni sostanziali e non formali, sicché le risultanze anagrafiche non hanno significato in assenza di una effettiva coabitazione e di una reale comunanza di vita ed interessi economici tra il richiedente il beneficio ed i componenti della famiglia anagrafica.
Si legge nel ricorso che, poiché COGNOME NOME era ristretto in carcere da lungo tempo all’atto della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di COGNOME NOME, non avendo costoro mai coabitato, non doveva essere considerata la situazione anagrafica del beneficiario ai fini della revoca del beneficio.
Peraltro, poiché i redditi percepiti dal detenuto, derivanti esclusivamente da lavoro carcerario, facevano parte del suo peculio personale, siccome stabilito dall’art. 57 della legge penitenziaria, tali emolumenti non avrebbero dovuto essere valutati ai fini della determinazione del reddito ex art. 76 TU spese giustizia (motivo secondo di ricorso).
I motivi primo e terzo di ricorso sono fondati e devono essere accolti con rilievo assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale, nel confermare il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio, ha valorizzato gli esiti delle indagini della Guardia di Finanza, da cui risulta che la famiglia anagrafica di COGNOME NOME, composta anche da COGNOME NOME, aveva conseguito redditi superiori a quelli di cui all’art. 76 d.P.R. 115/2002.
Pur avendo considerato lo stato di detenzione di COGNOME, ha ritenuto egualmente di rigettare l’opposizione, osservando come la restrizione intramurariN,non faccia venire meno la situazione di convivenza.
Così argomentando, il giudice dell’opposizione ha trascurato di confrontarsi con i principi stabiliti in questa sede, riguardanti la nozione di familiar convivente.
In base a consolidato orientamento di questa Corte, la convivenza rilevante ai fini dell’art. 76 d.P.R. 309/90 non può essere intesa in senso meramente formale, dovendo esistere la coabitazione ed una effettiva comunanza di vita e di interessi economici tra i componenti della famiglia anagrafica.
Al riguardo questa Corte ha evidenziato, in diversi casi, come nel reddito complessivo dell’istante debbano essere computati i redditi di qualunque persona convivente che contribuisca alla vita in comune (si vedano al riguardo Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, COGNOME, Rv. 253643:”Ai fini dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune”; Sez. 4, n. 29302 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 262236:”Nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, giacché quest’ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare”; si veda altresì Sez. 4 n. 42016/19, n.m., che in motivazione ha chiarito:”ai sensi del combinato disposto degli artt.76 co.2 e 79 D.L.vo 30.5.2002 n.115, deve ritenersi, stante il chiaro tenore letterale della normativa, che ai fini del giudiz di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva la situazione di convivenza all’atto della domanda e che a tale fine non assume rilievo il solo dato formale della convivenza, emergente dalla residenza anagrafica, che può solo costituire un significativo dato probatorio. Si deve affermare, perciò, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l’obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari effettivamente conviventi all’atto della domanda idonea ad incidere sulla predetta condizione”).
Si è anche precisato come la convivenza non possa prescindere dalla coabitazione (cfr. Sez. 4, n. 22635 del 07/04/2005, COGNOME, Rv. 231791).
Venendo al merito della regiudicanda, la difesa aveva documentato come il soggetto detenuto, COGNOME NOME, si trovasse in stato di restrizione L 4- ; intramuraria sin dal 2017 e che, -all’atto della liberazione, ‘aveva, dichiarato un domicilio diverso dalla residenza anagrafica in cui risultava presente anche COGNOME NOME (come risulta dall’Ordine di scarcerazione n. SIEP 145/2017 prodotto innanzi ai giudici di merito).
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione sulla base di una valutazione riferita al solo elemento delle risultanze anagrafiche, senza verificare, 1 offrendo compiuta risposta alle deduzioni difensive, se il soggetto richiedente ed il detenuto avessero mai convissuto, se esistessero tra loro rapporti di parentela ed ogni altro elemento utile a verificare una condivisione di redditi ed una comunanza di interessi tra loro.
In ragione di quanto precede il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Crotone.
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P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Crotone.
Così deciso in data 3/12/2025
Il Consigliere estensore
Presidetite