Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23980 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nata a Pistoia il 2967/1955;
avverso l’ordinanza emessa in data 19/03/2025 dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha disposto il dissequestro in favore di NOME COGNOME del diritto di usufrutto sull’immobile sito in Pistoia, INDIRIZZO ordinando la cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo.
La Corte di appello ha, infatti, rilevato che il Tribunale di Pistoia, nel sentenza di condanna emessa nei confronti di COGNOME per il delitto di peculato, confermata in secondo grado e divenuta irrevocabile, «ha limitato espressamente la confisca alle sole somme di denaro in sequestro, implicitamente escludendo, quindi, il diritto di usufrutto di cui si discute».
I giudici di appello hanno, inoltre, rigettato la richiesta del Procurator generale, cui si era associato il difensore della parte civile, di disporre, ai sen dell’art. 323, comma 4, cod. proc. pen., la conversione del sequestro preventivo sul diritto di usufrutto in sequestro conservativo a garanzia del credito erariale ,
Secondo la Corte di appello, non spetta al giudice dell’esecuzione adottare misure cautelari; con il passaggio in giudicato della sentenza, infatti, viene meno per il giudice la possibilità di adottare provvedimenti cautelari e la stessa configurabilità del periculum in mora (secondo quanto rilevato da Sez. 6, n. 1930 del 26/05/1998, COGNOME, Rv. 211267-01).
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso avverso questo provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento.
Il Procuratore generale premette che, nel parere espresso alla Corte di appello, ha richiesto la conversione del sequestro preventivo in conservativo a garanzia del credito erariale, in quanto sarebbe ancora attuale «il periculum del possibile mancato pagamento delle confische del denaro già subite dalla condannata e del concorrente debito esistente in favore della parte civile».
Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto non già rigettare la richiesta, ma disporre la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo a garanzia del credito erariale, secondo quanto disposto dall’art. 323, comma 4, cod. proc. pen.
Illegittimamente la Corte di appello avrebbe, inoltre, ritenuto che la conversione del sequestro preventivo fosse preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il giudicato, infatti, non escluderebbe, in via, di fatto la sussistenza de periculum in mora; la misura cautelare reale sarebbe ancora in atto e, dunque, sarebbe possibile per il giudice dell’esecuzione mutarne il titolo giuridico (come indicato da Sez. 3, n. 38710 del 11/06/2004, COGNOME, Rv. 230029 – 01).
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 aprile 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto la conversione del sequestro preventivo in conservativo opera solo con riferimento al sequestro preventivo impeditivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; nel caso di specie, verrebbe, invece, in rilievo un
sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la conversione del sequestro preventivo in conservativo e non già il dissequestro del diritto di usufrutto attinto dal vincolo reale.
Il motivo è inammissibile.
3.1. L’art. 323, comma 4, cod. proc. pen. sancisce che «La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316».
La conversione del sequestro preventivo in conservativo postula la permanente efficacia del vincolo reale, come è indicato dal tenore letterale della disposizione predetta, mediante il ricorso alla nozione di “mantenimento”.
Una volta restituito il bene sequestrato, dunque, non può più essere disposta la conversione del sequestro preventivo in conservativo.
In seguito alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo potrà essere disposto sul medesimo bene il sequestro conservativo, ma questa possibilità è preclusa dal sopravvenire del giudicato.
Il sequestro conservativo, essendo destinato, a norma dell’art. 320 cod. proc. pen., a convertirsi in pignoramento, non può, infatti, essere adottato una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna e, in particolare, nel corso di un procedimento – quale quello di esecuzione – non suscettibile di concludersi con un GLYPH atto GLYPH destinato GLYPH a GLYPH divenire GLYPH definitivo GLYPH (Sez. dep. COGNOME 2016, COGNOME La Torre, GLYPH Rv. 267538; COGNOME conf. COGNOME Sez. 3, 3, n. n. 31453 38710 del 04/11/2015, del GLYPH 11/06/2004, COGNOME, Rv. 230029 – 01, relativa alla conversione del sequestro probatorio in conservativo di cui all’art. 262, comma 1, cod. proc. pen.).
3.2. Muovendo da tali principi, si deve rilevare come la conversione del sequestro preventivo in pignoramento invocata dal Procuratore generale ricorrente non possa più trovare applicazione, in quanto il dissequestro del diritto di usufrutto disposto dalla Corte di appello è medio tempore stato eseguito.
La Corte di appello di Firenze ha, infatti, trasmesso a questa Suprema Corte il verbale, redatto in data 14 aprile 2025, di dissequestro del diritto di usufrutto
sull’immobile predetto e di cancellazione della trascrizione del vincolo reale dai registri immobiliari.
4. Il ricorso è, dunque, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 21/05/2025.