Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14397 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del Tribunale di Bergamo visti gli atti del procedimento a carico di COGNOME nato a Treviglio il 29/09/2005, visto il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 4 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in data 14 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. I giudici del riesame avrebbero ignorato che il sequestro probatorio effettuato in data 05 ottobre 2024 dalla polizia giudiziaria sarebbe stato tempestivamente convalidato dal Pubblico Ministero in data 07 ottobre 2024 con conseguente erroneità di quanto affermato nella declaratoria di inammissibilità in ordine alla ritenuta perdita di efficacia del sequestro in data anteriore a quella di deposito della richiesta di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo (10 ottobre 2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso Ł fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: · in data 5 ottobre 2024 militari della Compagnia CC di Treviglio hanno sottoposto a sequestro probatorio 90 grammi di hashish e la somma di 5.835,00 euro, rinvenuta nella disponibilità di NOME COGNOME; · il successivo 07 ottobre 2024, la Procura della Repubblica di Bergamo ha convalidato il sequestro, ai sensi degli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., rimarcando la necessità di svolgere accertamenti sulla somma di denaro occultata dall’indagato in quanto proveniente dal reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; · il Pubblico ministero, in data 10 ottobre 2024, ha avanzato richiesta di conversione del sequestro probatorio nel sequestro preventivo, ritenendo che la disponibilità da parte dell’indagato di quanto sottoposto a vincolo reale (peraltro suscettibile di confisca ex art. 321, comma secondo, cod. proc. pen.) potesse aggravare e/o protrarre le conseguenze del delitto contestato oltre che agevolarne la commissione; · con ordinanza del 14 ottobre 2024, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di conversione in considerazione dell’assenza di elementi indiziari da cui desumere la provenienza delittuosa della somma di denaro sequestrata al Cervi; · il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30 ottobre 2024 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso la richiesta di conversione del sequestro
probatorio; in particolare i giudici dell’appello dopo aver affermato che ‘nel momento in cui il PM ha avanzato quella che ha qualificato richiesta di conversione del sequestro probatorio in preventivo era già spirato il termine di 48 ore previsto dalla disposizione in disamina e il sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria aveva già perso efficacia a norma dell’articolo 321, comma 3-ter c.p.p.’, hanno fondato l’inammissibilità dell’appello sulla circostanza che il Pubblico ministero non avrebbe espressamente chiesto, contestualmente alla richiesta di conversione del sequestro probatorio, l’emissione di autonomo decreto di sequestro preventivo.
Tutto ciò premesso, deve essere rimarcato che il Tribunale ha erroneamente affermato che il sequestro probatorio disposto di urgenza dalla polizia giudiziaria non sarebbe stato convalidato dal Pubblico ministero nel termine di legge; la lettura degli atti dimostra infatti che il sequestro probatorio effettuato il 5 ottobre 2024 Ł stato tempestivamente convalidato in data 7 ottobre 2024. Deve essere, altresì, evidenziato che il giudice dell’appello ha ribadito che l’onere -che grava sul Pubblico ministero- di presentare una specifica richiesta di sequestro preventivo non può essere implicitamente assolto attraverso la presentazione della sola richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza, in tal modo facendo riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale relativo ad una fattispecie diversa da quella oggetto di giudizio (in particolare Ł stata citata la sentenza n. 27138 del 19/02/2015, Sez. 3, COGNOME, Rv. 264175 – 01). Il Collegio intende, infine, sottolineare che, la lettura della motivazione della richiesta di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, consente di affermare che il Pubblico ministero ha correttamente richiesto al giudice per le indagini preliminari, anche se in modo implicito, l’emissione di un decreto di sequestro preventivo in sostituzione del preesistente sequestro probatorio preventivo. Risulta, pertanto, del tutto infondato quanto affermato dal Tribunale in ordine alla ritenuta violazione del principio della domanda cautelare, non potendosi desumere tale violazione dalla sola mancata indicazione in dispositivo di una espressione quale ‘chiede l’emissione di decreto di sequestro preventivo’ dopo la frase ‘chiede che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia convertire in sequestro preventivo il vincolo imposto originariamente a fini probatori della somma di euro 5.835,00’ riportata a pagina 2 della richiesta di conversione). L’emissione di un decreto di sequestro preventivo costituisce, infatti, conseguenza unica ed inevitabile della richiesta conversione del sequestro probatorio, anche in considerazione della diversità della natura e delle finalità di tali due istituti (vedi sul punto Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, NOME COGNOME Rv. 284047-01). L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, competente ai sensi dell’art. 324, comma quinto, cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 20/02/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME