Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 12291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 26/01/1956
avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la conferma dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina;
Considerato che i motivi proposti – che contestano violazione e falsa applicazione di legge, vizi di motivazione e di travisamento delle risultanze del procedimento in ordine al reato di cui all’art.581 cod. pen., – non sono consentiti in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il principio secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834; Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834 – 01).
Ne consegue che il ricorso va qualificato come appello, e va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Così deciso il 4/02/2025