Conversione Ricorso per Saltum: Quando l’Appello in Cassazione Viene Trasformato
Nel complesso panorama della procedura penale, la scelta del corretto mezzo di impugnazione è un passo cruciale che può determinare l’esito di un intero percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo ai limiti del cosiddetto ‘ricorso per saltum’, disponendo la conversione del ricorso per saltum in un appello ordinario. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere quando è possibile ‘saltare’ un grado di giudizio e quando, invece, è obbligatorio seguire la via tradizionale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Torino, che aveva condannato un imputato per reati legati agli stupefacenti, seppur qualificati come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Insoddisfatto della decisione, il difensore dell’imputato sceglieva una via processuale accelerata: l’impugnazione diretta della sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, ovvero il ricorso per saltum.
I Motivi del Ricorso e la Conversione del Ricorso per Saltum
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi:
1. Un’erronea applicazione della legge in materia di stupefacenti, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi del ‘consumo di gruppo’.
2. La mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., relativo alla particolare tenuità del fatto.
Elemento decisivo è che il difensore, nel contestare questi punti, deduceva anche una ‘manifesta illogicità’, ‘mancanza’ e ‘contraddittorietà’ della motivazione della sentenza del Tribunale. Si tratta dei classici ‘vizi di motivazione’ previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale. È proprio su questo punto che si è innestata la decisione della Suprema Corte.
Il Procuratore Generale presso la Corte, infatti, ha concluso chiedendo non l’inammissibilità del ricorso, ma la sua conversione in appello. La Cassazione ha accolto questa richiesta.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio cardine è che il ricorso per saltum è uno strumento eccezionale, esperibile solo per denunciare violazioni di legge e non per contestare il merito o il percorso logico seguito dal giudice di primo grado.
I vizi di motivazione, per loro natura, richiedono un’analisi che non si ferma alla mera interpretazione della norma, ma entra nel vivo del ragionamento del giudice, valutandone la coerenza e la logicità. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva del giudice dell’appello, non del giudice di legittimità qual è la Cassazione.
La Corte ha quindi affermato che un ricorso per cassazione che, come nel caso di specie, contenga censure relative a vizi di motivazione non può essere proposto ‘per saltum’. Tuttavia, anziché dichiararlo semplicemente inammissibile, la legge processuale offre una soluzione conservativa. Ai sensi dell’art. 569, comma 3, del codice di procedura penale, se il ricorso presenta i requisiti di un altro mezzo di impugnazione (in questo caso, l’appello), il giudice deve disporne la conversione.
Di conseguenza, il ricorso è stato convertito in appello e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’Appello di Torino, l’organo giurisdizionale competente a esaminare nel merito le doglianze, inclusi i presunti difetti di motivazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante regola procedurale: la via del ricorso per saltum è stretta e percorribile solo per contestare errori ‘in iure’ (violazioni di legge), non errori ‘in facto’ o nel ragionamento del giudice. Chi intende contestare la logicità della motivazione di una sentenza di primo grado deve necessariamente percorrere la strada dell’appello. Tentare di ‘saltare’ questo grado di giudizio si traduce non in un’accelerazione, ma in un allungamento dei tempi processuali, poiché la Cassazione si limiterà a convertire il ricorso e a rimettere le parti davanti al giudice che si voleva evitare. Una lezione fondamentale sull’importanza di scegliere con cura la strategia processuale più adeguata al caso concreto.
È possibile presentare un ricorso per cassazione ‘per saltum’ lamentando vizi di motivazione della sentenza di primo grado?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso per cassazione proposto ‘per saltum’ non può contenere censure relative a vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) come previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso per saltum contiene motivi non consentiti, come i vizi di motivazione?
In base all’art. 569, comma 3, del codice di procedura penale, se il ricorso per saltum viene proposto per motivi non consentiti ma presenta i requisiti di un appello, la Corte di Cassazione lo converte in appello e trasmette gli atti alla competente Corte d’Appello.
Qual è la differenza fondamentale tra i motivi deducibili in appello e quelli deducibili con il ricorso per saltum?
L’appello consente una rivalutazione completa del caso, sia in punto di fatto che di diritto, inclusa la logicità della motivazione. Il ricorso per saltum, invece, è strettamente limitato alla denuncia di violazioni di legge, escludendo qualsiasi riesame del percorso argomentativo del giudice di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1493 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cerignola 1’1/3/1964
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 4/4/2023
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ch concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha condannat NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all’art. 7 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli, limitatamente – quanto al capo 2) – all’epis 19 maggio 2022.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 d.P.R. n. 309 , nonché manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata riconosc l’ipotesi del c.d. consumo di gruppo;
2.2. erronea applicazione della legge nonché mancanza e contraddittoriet della motivazione, per non essere stato applicato l’art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino il 4 aprile 2023, deduce anche vizi della motivazione.
Deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, P.M.T in proc. COGNOME, Rv. 274834 – 01; Sez. 3, n. 48978 dell’8/10/2014, P.M. in p COGNOME, Rv. 261208 – 01) ha già avuto modo di affermare che il ricorso p cassazione, che, come nel caso di specie, contenga tra i motivi, la censura d all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di mot della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum” e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc.
Nel caso in esame, quindi, il ricorso deve essere convertito in appello e atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Co appello di Torino.
Così deciso il 14/12/2023