Conversione del Ricorso in Appello: Il Ruolo del Vizio di Motivazione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, la scelta dello strumento processuale corretto è fondamentale. Un errore in questa fase può compromettere l’esito del giudizio. Tuttavia, il nostro ordinamento prevede un meccanismo correttivo, noto come conversione ricorso in appello, come illustrato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per evasione che, nel ricorrere alla Suprema Corte, ha sollevato questioni che non rientravano nella sua giurisdizione, portando alla riqualificazione del suo gravame.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna al Ricorso
Il Tribunale di Sassari aveva dichiarato un individuo colpevole per diversi episodi di evasione dalla detenzione domiciliare, commessi in più date tra il 2019 e il 2020. L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di doglianza basato sulla presunta violazione di legge per mancanza ed erronea motivazione.
Nello specifico, la difesa sosteneva che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente spiegato:
* Le specifiche date in cui l’imputato non era stato trovato presso la sua abitazione.
* Le ragioni per cui gli episodi avvenuti nel dicembre 2020 non potessero essere considerati come un’unica condotta.
* Le modalità con cui erano stati effettuati gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.
La Valutazione della Corte: la conversione del ricorso in appello è inevitabile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha immediatamente rilevato una questione di natura procedurale. Le lamentele sollevate dall’imputato non configuravano una vera e propria “violazione di legge”, ovvero un’errata applicazione di una norma giuridica. Al contrario, esse concernevano un “vizio della motivazione”. L’imputato, infatti, non contestava la norma applicata, ma il modo in cui il Tribunale aveva argomentato e giustificato la propria decisione sui fatti.
Questo tipo di censura, che attiene al merito della valutazione probatoria e alla logicità del percorso argomentativo del giudice, è materia propria del giudizio di appello, non del ricorso per cassazione, il quale è un giudizio di pura legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 569, commi 1 e 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, se una parte propone un ricorso per cassazione deducendo motivi che sono invece propri dell’appello, la Corte non dichiara l’inammissibilità del ricorso, ma ne dispone la conversione. Di conseguenza, il procedimento viene trasmesso al giudice d’appello competente.
I giudici di legittimità hanno osservato che “dalla struttura del motivo di ricorso emerge chiaramente come l’imputato abbia dedotto un vizio della motivazione della sentenza impugnata”. Pertanto, l’impugnazione doveva essere qualificata come appello. La Corte ha quindi agito in conformità con la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, convertendo il ricorso e inviando gli atti alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
Conclusioni: L’Importanza della Corretta Qualificazione dell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (appello) e quello di legittimità (ricorso per cassazione). L’appello permette un riesame completo della vicenda, mentre la Cassazione è chiamata a verificare solo la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. La conversione del ricorso in appello è uno strumento di garanzia che assicura che il diritto di difesa dell’imputato sia comunque tutelato, indirizzando la sua impugnazione verso la sede giudiziaria appropriata per la trattazione delle questioni sollevate, garantendo così il principio del doppio grado di giurisdizione di merito.
Perché il ricorso per cassazione è stato convertito in appello?
Il ricorso è stato convertito perché i motivi presentati dall’imputato non riguardavano una violazione di legge (errore di diritto), ma un vizio di motivazione (un difetto nel ragionamento del giudice di primo grado). Questo tipo di doglianza è materia del giudizio d’appello, non del ricorso per cassazione.
Cosa prevede l’art. 569 del codice di procedura penale in questi casi?
L’articolo 569 c.p.p. stabilisce che se un’impugnazione viene proposta a un giudice incompetente o con un mezzo non corretto, come in questo caso, la Corte di Cassazione non la dichiara inammissibile, ma la qualifica correttamente e la trasmette al giudice competente per il giudizio.
Quale sarà il prossimo passo del procedimento giudiziario?
Il procedimento sarà trasmesso alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari. Questa Corte procederà a celebrare il giudizio di appello, riesaminando la sentenza di primo grado sulla base dei motivi originariamente proposti dall’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 36433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sassari il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa il 04/12/2023 dal Tribunale di Sassari;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME, che ha chiesto che il ricorso sia riqualificato come appello e trasmesso al giudice competente;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Sassari ha condannato COGNOME NOME per più fatti di evasione, commessi il 22.6.2019, il 27.11.2020, il 9-10-11-12-13 dicembre 2020.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge per mancanza ed erronea motivazione.
Il Tribunale non avrebbe spiegato alcunchè né con riguardo alle date in cui l’imputato non sarebbe stato trovato all’interno della sua abitazione presso la quale era ristretto detenzione domiciliare, nè sul perché l’episodio del dicembre del 2020 non potrebbe essere considerato unico e neppure sul modo con cui gli accertamenti furono compiuti.
Dalla struttura del motivo di ricorso emerge chiaramente come l’imputato abbia dedotto un vizio della motivazione della sentenza impugnata e, dunque, l’impugnazione deve essere qualificata, ai sensi dell’art. 569, comma 1- 3, cod. proc. pen., come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, trasmette gli atti alla Corte di appello di Cag Sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2024
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Il Preside